L’Assegno unico è il sostegno economico destinato alle famiglie con figli a carico. Le regole aggiornate hanno ampliato l’accesso quando lavoro e residenza familiare coinvolgono più Paesi dell’Unione europea. La novità non modifica soglie ISEE, importi di base o maggiorazioni, ma interviene sui requisiti personali e sul coordinamento tra Stati.
Alla redazione è arrivato questo quesito:
Una madre ha la residenza in Slovena, lavora come dipendente in Italia ed è iscritta alla previdenza italiana. Il figlio minorenne abita in Francia con il padre, che riceve già una prestazione familiare francese. La madre può presentare domanda assegno unico in Italia? Deve farlo ogni anno? E l’INPS paga l’intera somma oppure soltanto una differenza?
Assegno unico: quali requisiti valgono per chi non risiede in Italia
Il decreto-legge n.
19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, ha eliminato il precedente vincolo dei due anni di residenza in Italia oppure del contratto di lavoro di almeno sei mesi. Restano però necessari gli altri presupposti previsti dalla disciplina. La risposta al quesito va ricercata nella Circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026, che applica le modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 19/2026.
Nel caso descritto conta l’attività svolta in Italia, insieme all’iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria. È richiesto l’assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia, anche quando il tributo è azzerato da detrazioni o agevolazioni. La residenza in Slovenia, quindi, non esclude il diritto.
Anche la dimora del figlio in Francia non blocca la richiesta. Le nuove disposizioni ammettono, infatti, il beneficio per figli a carico residenti in un altro Stato dell’Unione europea. Diverso sarebbe il caso di un figlio stabilito fuori dall’Unione, per il quale questa apertura non opera.
Quando due Paesi riconoscono una prestazione familiare
La parte più delicata non riguarda l’esistenza del diritto, ma quale Paese debba intervenire per primo. Le norme europee sul coordinamento della sicurezza sociale evitano che la stessa famiglia riceva due trattamenti pieni per il medesimo periodo.
La priorità viene stabilita considerando il luogo di lavoro dei genitori e la residenza del figlio. Se la Francia risulta competente in via principale perché il padre lavora lì e il minore vi abita, l’Italia può assumere un ruolo secondario. In questa situazione l’Assegno unico non viene corrisposto integralmente: l’INPS confronta quanto spetterebbe secondo la disciplina italiana con ciò che è già pagato in Francia.
Se la prestazione francese è più bassa, l’Italia può riconoscere un’integrazione pari alla differenza. Se, invece, l’importo estero è uguale o superiore, non emerge alcun saldo aggiuntivo. La soluzione dipende dai dati familiari, lavorativi ed economici comunicati agli enti.
Domanda annuale e periodo coperto
Per chi risiede in Italia, le richieste già accolte proseguono senza una nuova istanza, salvo variazioni rilevanti. La regola cambia per il lavoratore che risiede all’estero ma presta attività in Italia.
In questo caso serve una nuova domanda per ogni annualità, riferita al periodo dal 1° marzo al 28 febbraio dell’anno successivo.
L’istanza deve indicare il periodo effettivo di lavoro svolto in Italia. Se il rapporto termina durante l’anno, il diritto non si estende ai mesi successivi.
La richiesta assegno unico può essere trasmessa tramite il portale INPS, l’applicazione mobile, il contact center oppure un patronato. È opportuno dichiarare anche la prestazione percepita in Francia, dato necessario per calcolare l’eventuale integrazione.
Assegno unico: la risposta al caso pratico
Nel caso esaminato, la madre può presentare domanda italiana perché lavora in Italia, è coperta dalla previdenza obbligatoria ed è soggetta all’imposizione fiscale. Il figlio residente in Francia può essere incluso, purché risulti a carico secondo le regole italiane.
La domanda deve essere rinnovata ogni anno, poiché la richiedente non risiede in Italia. L’INPS, tuttavia, non è tenuto a pagare sempre l’intera prestazione. Se la Francia è competente in via prioritaria, l’Italia riconosce soltanto l’eventuale differenza positiva. L’Assegno unico italiano opera quindi come integrazione, non come secondo pagamento pieno.


