La tutela ai superstiti cambia nome in base alla posizione della persona deceduta: si parla di pensione di reversibilità quando il deceduto era già titolare di pensione, mentre si parla di pensione indiretta quando lavorava ancora e possedeva i requisiti contributivi richiesti. In entrambi i casi, la prestazione protegge alcuni familiari indicati dalla legge.
Alla redazione è arrivato questo quesito:
Un pensionato muore lasciando una ex moglie (c’è la separazione) senza addebito, una figlia di 24 anni iscritta all’università ma con un lavoro part-time e una compagna convivente da otto anni. La ex moglie non riceveva assegno di mantenimento. La compagna sostiene di avere diritto alla pensione di reversibilità perché dipendeva economicamente dal defunto. La figlia teme che il reddito da lavoro faccia perdere ogni beneficio. Come si divide la pensione di reversibilità e chi resta escluso?
Pensione di reversibilità: la moglie separata conserva il diritto?
Il primo punto riguarda il coniuge separato.
La separazione non scioglie il matrimonio e l’ex coniuge superstite rientra tra i beneficiari dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
La situazione è più delicata quando la separazione è stata pronunciata con addebito. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 286 del 1987, ha riconosciuto il diritto alla prestazione, superando la distinzione che penalizzava il coniuge ritenuto responsabile della crisi matrimoniale.
Nel caso esaminato, la moglie separata senza addebito ha, quindi, titolo alla pensione di reversibilità anche se non percepiva un assegno di mantenimento. Questo elemento non è decisivo per il coniuge separato, mentre assume rilievo diverso per l’ex coniuge divorziato.
La convivente può essere considerata superstite?
La compagna convivente non entra automaticamente tra i destinatari della pensione ai superstiti.
La convivenza di fatto, anche se lunga e segnata da una reale dipendenza economica, non equivale al matrimonio né all’unione civile.
La legge 20 maggio 2016, n. 76, ha esteso alle parti dell’unione civile vari diritti dei coniugi, incluso il trattamento pensionistico ai superstiti. Non ha però attribuito lo stesso diritto ai conviventi di fatto.
Di conseguenza, la compagna resta esclusa, salvo che fosse stata unita civilmente al pensionato. Non bastano la residenza comune, l’assistenza prestata o il contributo alla vita familiare. Potrebbero esistere altri diritti patrimoniali, ma non quello alla pensione.
La figlia universitaria con lavoro part-time perde la quota?
Per i figli maggiorenni studenti occorre verificare età, percorso di studi e condizione economica. La disciplina riconosce il beneficio, in presenza degli altri requisiti, fino a 21 anni per gli studenti delle scuole secondarie e fino a 26 anni per chi frequenta l’università.
Un’attività lavorativa non esclude automaticamente il diritto. Serve valutare se la figlia fosse ancora a carico del genitore al momento della morte e se il reddito fosse tanto modesto da non garantirle autosufficienza economica.
L’INPS verifica il mantenimento abituale e la rilevanza del reddito personale. La sola esistenza del contratto non basta per negare la prestazione. Saranno decisivi l’importo guadagnato, la regolarità dell’iscrizione universitaria e la dipendenza economica dal padre.
Come si ripartisce la pensione di reversibilità nel caso concreto
La risposta arriva dopo aver distinto le tre posizioni. La convivente non ha diritto alla prestazione, perché manca un matrimonio o un’unione civile. La moglie separata, invece, rientra tra i superstiti tutelati. La figlia universitaria può concorrere se dimostra di essere ancora a carico e di non avere raggiunto un’autonomia economica effettiva.
Quando spettano quote sia al coniuge sia a un figlio, la misura complessiva è normalmente pari all’80% della pensione del defunto: il 60% è collegato alla presenza del coniuge e il 20% a quella del figlio. Se la figlia perde i requisiti, la quota viene ricalcolata.
La domanda deve essere presentata all’INPS con la documentazione sulla separazione, sull’iscrizione universitaria e sui redditi della studentessa. Il nodo decisivo non è la nuova convivenza del pensionato, ma la verifica concreta della figlia e della permanenza dei requisiti di legge.



