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Oggi: 09 Lug, 2026

Caldo estremo, il cantiere si ferma davvero: le cose che le aziende non possono ignorare

Caldo estremo, controlli e stop ai lavori: quando il termometro può fermare davvero aziende, cantieri e attività all’aperto.
9 Luglio 2026
caldo estremo
Foto © Investireoggi

Con l’arrivo del caldo estremo, la sicurezza sul lavoro diventa un tema centrale per imprese, lavoratori e organi di controllo. Le temperature molto alte non rappresentano solo un disagio: possono aumentare il rischio di malori, infortuni e cali di attenzione, soprattutto nelle mansioni svolte all’aperto o con forte impegno fisico. Per questo la prevenzione deve essere concreta, documentata e applicata ogni giorno, non limitata a una semplice valutazione scritta.

Caldo estremo e obblighi nel Documento di valutazione dei rischi

Il punto di partenza è il Decreto legislativo 81/2008, in particolare l’articolo 28, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza.

Tra questi rientra anche il rischio legato alle alte temperature, da inserire nel Documento di valutazione dei rischi, il cosiddetto DVR.

La valutazione deve considerare diversi elementi: lavoro all’aperto, orari nelle ore più calde, attività faticose, uso di dispositivi di protezione individuale, condizioni del luogo di lavoro e caratteristiche personali dei lavoratori. Età, stato di salute, eventuali fragilità e mansioni svolte possono incidere molto sull’esposizione al pericolo.

Nei cantieri, quando previsto, il rischio deve essere valutato anche nel Piano operativo di sicurezza, cioè il POS. Non basta, quindi, indicare in modo generico che esiste un problema climatico: occorre spiegare quali misure vengono adottate per ridurlo.

Le misure pratiche che il datore di lavoro deve adottare

Il datore di lavoro deve organizzare l’attività in modo da evitare situazioni pericolose. Le misure possono includere la modifica degli orari, lo spostamento delle lavorazioni più pesanti nelle ore meno calde, pause più frequenti, zone d’ombra o ambienti freschi per il recupero fisico.

Fondamentale è anche la disponibilità di acqua fresca, insieme all’uso di abiti adeguati, leggeri e traspiranti quando compatibili con la sicurezza della mansione. Nei settori come edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni stradali e consegne, il caldo estremo può incidere in modo diretto sulla tenuta fisica e sulla lucidità del lavoratore.

La prevenzione comprende inoltre informazione e formazione. Lavoratori e preposti devono conoscere i segnali di allarme, come confusione, vertigini, nausea, debolezza improvvisa o pelle molto calda. Devono essere note anche le procedure di primo soccorso e i comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Ricordiamo anche le misure prese dalle Regioni per il caldo estremo sul lavoro: divieto di lavoro in specifiche fasce orarie.

Ruolo del preposto, medico competente e sorveglianza sanitaria

La sicurezza non dipende solo dal datore di lavoro. Il preposto ha un ruolo essenziale perché controlla da vicino come si svolge l’attività. Ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 81/2008, il preposto deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali e segnalare situazioni di pericolo.

Quando le condizioni diventano incompatibili con la prosecuzione dell’attività, il lavoro può essere interrotto temporaneamente. Questa scelta non è una perdita di tempo, ma una misura necessaria per evitare danni alla salute.

Il medico competente contribuisce a individuare i lavoratori più esposti o fragili, indicando eventuali limitazioni o prescrizioni.

La sorveglianza sanitaria diventa quindi uno strumento importante, soprattutto quando il caldo estremo si combina con fatica intensa, patologie pregresse o uso di indumenti protettivi pesanti.

Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere coinvolto nella fase di valutazione, così da rendere più efficace il sistema di prevenzione.

Caldo estremo: controlli, prescrizioni e sospensione dei lavori

La Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 5484/2026 richiama l’attenzione degli ispettori sulla verifica reale delle misure adottate. Gli organi di vigilanza non si fermano alla presenza del DVR o del POS: controllano se la prevenzione è davvero applicata nei luoghi di lavoro.

Se manca la valutazione del rischio microclimatico, oppure se non risultano indicate o attuate misure di protezione, gli ispettori possono impartire prescrizioni e richiedere il blocco delle attività interessate. In alcuni casi può intervenire anche un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del Codice di procedura penale.

Il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, richiamato dal Dm 95/2025, rafforza l’idea che produzione e salute debbano procedere insieme. La ripresa delle lavorazioni resta possibile solo dopo l’adozione di interventi idonei a eliminare o ridurre il rischio. Davanti al caldo estremo, la regola è chiara: il lavoro continua solo se può essere svolto in condizioni sicure.

Riassumendo

  • Il caldo estremo impone una valutazione concreta dei rischi nei luoghi di lavoro.
  • Il DVR deve considerare mansioni, orari, luoghi e condizioni personali.
  • Servono pause, acqua fresca, ombra e organizzazione degli orari.
  • Il preposto deve vigilare e segnalare situazioni pericolose.
  • Medico competente e RLS aiutano a proteggere i lavoratori fragili.
  • Gli ispettori possono prescrivere il blocco delle attività non sicure.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.