I crediti d’imposta permettono di ridurre le imposte dovute o, in alcuni casi, di compensare importi tramite modello F24. Nella dichiarazione 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, trovano spazio molte misure diverse: casa, affitti non riscossi, redditi esteri, cultura, scuola, mediazione civile e altri interventi specifici. Ogni beneficio segue regole proprie, con requisiti, limiti e documenti da conservare. La corretta compilazione evita errori, recuperi d’imposta, sanzioni e perdita dell’agevolazione.
Crediti d’imposta per la casa: riacquisto, under 36 e immobili danneggiati
Tra le misure più rilevanti rientra il bonus per chi vende un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” e ne compra un’altra con le stesse condizioni.
Il riferimento è l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La legge di Bilancio 2025, articolo 1, comma 116, della legge n. 207/2024, ha ampliato a due anni il termine per vendere l’immobile già posseduto, quando il nuovo acquisto avviene con l’agevolazione.
Il beneficio è personale e va diviso in base alle quote di proprietà. Non può superare l’imposta di registro o l’IVA pagata sul nuovo acquisto e non genera rimborsi se risulta eccedente.
Per i giovani acquirenti resta importante la disciplina “prima casa under 36”, prevista dall’articolo 64 del decreto-legge n. 73/2021. Il vantaggio riguarda gli atti collegati a requisiti anagrafici, ISEE non superiore a 40.000 euro e condizioni ordinarie “prima casa”. In caso di acquisto soggetto a IVA, il vantaggio assume la forma di credito pari all’IVA pagata.
Affitti non riscossi e redditi esteri: come funziona il recupero fiscale
L’articolo 26, comma 1, del TUIR disciplina i canoni abitativi non incassati. Quando il locatore ha già pagato imposte su affitti poi risultati non riscossi, può recuperare la maggiore tassazione dopo la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità.
La misura riguarda gli immobili abitativi, non quelli commerciali.
Per i redditi prodotti fuori dall’Italia, il riferimento è l’articolo 165 del TUIR. Il contribuente residente può scomputare le imposte pagate all’estero in via definitiva, purché il reddito sia tassato anche in Italia. Occorre conservare documentazione chiara: dichiarazione estera, ricevute di pagamento, certificazioni del soggetto erogatore e prospetto di calcolo. Nel modello 730/2026 trova spazio la disciplina ordinaria del comma 1, mentre le regole più complesse dei commi 5 e 6 richiedono il modello Redditi PF.
Cultura, scuola e formazione: premi fiscali per le erogazioni liberali
Il settore culturale beneficia dell’Art bonus, introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83/2014 e reso stabile dalla legge n. 208/2015. L’agevolazione premia le donazioni in denaro destinate a interventi su beni culturali pubblici, musei, biblioteche, archivi, teatri e altre realtà ammesse. Per le persone fisiche, il beneficio è pari al 65 per cento della somma donata, entro il limite del 15 per cento del reddito imponibile.
Anche la scuola ha avuto una misura dedicata, prevista dall’articolo 1, commi 145-150, della legge n. 107/2015. Lo School bonus riguardava donazioni per nuove strutture, manutenzione, potenziamento degli edifici e interventi per migliorare l’occupabilità degli studenti. Per le fondazioni ITS Academy, l’articolo 4, comma 6, della legge n.
99/2022 riconosce invece un beneficio del 30 per cento, elevato al 60 per cento in territori con disoccupazione superiore alla media nazionale.
In tutti questi casi, i pagamenti devono essere tracciabili. Contanti e documenti incompleti non bastano.
Salute, ambiente e previdenza: agevolazioni mirate e residui da indicare
Alcune misure riguardano spese ormai sostenute in anni precedenti, ma con quote o residui ancora utilizzabili. È il caso del bonus per depuratori d’acqua e riduzione della plastica, previsto dall’articolo 1, commi 1087-1089, della legge n. 178/2020. Per le spese 2023, la percentuale effettivamente riconosciuta è stata fissata al 6,4500 per cento.
Per l’attività fisica adattata, l’articolo 1, comma 737, della legge n. 234/2021 ha previsto un beneficio collegato a spese documentate per programmi rivolti a persone con patologie croniche controllate o disabilità fisiche. Anche qui assumono rilievo ricevute, certificazione medica o autocertificazione e comunicazione trasmessa all’Agenzia delle entrate.
Nel campo previdenziale, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 riconosce un vantaggio a chi reintegra anticipazioni ottenute da fondi pensione. Il meccanismo consente di recuperare, in proporzione, l’imposta applicata al momento dell’anticipazione.
Crediti d’imposta in dichiarazione: documenti, controlli e uso corretto
La gestione dei crediti d’imposta richiede attenzione alla prova della spesa e al rispetto dei termini. Atti notarili, fatture, bonifici, F24, certificazioni, comunicazioni ministeriali e ricevute telematiche sono spesso decisivi. Senza documenti completi, il beneficio può essere contestato.
Per mediazione civile e commerciale, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010, modificato dal decreto legislativo n. 149/2022, prevede importi collegati alle indennità e ai compensi dell’avvocato, con limiti annuali. Per negoziazione assistita e arbitrato opera l’articolo 21-bis del decreto-legge n. 83/2015. In entrambi i casi, è centrale la comunicazione del Ministero della Giustizia.
I crediti d’imposta non sono tutti uguali: alcuni si usano in dichiarazione, altri anche in compensazione, altri ancora solo come residui. Una lettura ordinata delle regole consente di valorizzare le agevolazioni spettanti e di ridurre il rischio di errori nella dichiarazione redditi.
Riassumendo
- I crediti d’imposta riducono le imposte dovute o compensabili con F24.
- Le agevolazioni casa riguardano riacquisto, under 36 e immobili danneggiati.
- Affitti non riscossi e redditi esteri seguono regole fiscali specifiche.
- Donazioni a cultura, scuola e ITS richiedono pagamenti tracciabili.
- Salute, ambiente e previdenza prevedono benefici mirati o residui utilizzabili.
- Documenti completi e termini corretti evitano contestazioni e perdita del beneficio.