Il decreto fiscale (DL n. 38/2026) in corso di conversione introduce un pacchetto di misure pensato per accompagnare l’organizzazione della prossima grande sfida velica internazionale. Al centro vi sono società, enti e strutture operative coinvolte nella preparazione dell’evento, con un trattamento tributario speciale limitato nel tempo e collegato solo alle attività necessarie alla competizione. La misura riguarda la 38ª edizione dell’America’s Cup, con sede principale a Napoli nel 2027 e prime iniziative sportive già previste in Sardegna nel 2026.
L’obiettivo è rendere più semplice la gestione economica di una manifestazione complessa, che richiede investimenti, personale qualificato, basi logistiche, mezzi nautici, servizi tecnici e rapporti con operatori internazionali.
Per le persone giuridiche costituite in Italia nel 2026 dall’organizzatore o dai team partecipanti, e per le stabili organizzazioni aperte nel territorio dello Stato da soggetti esteri nello stesso anno, è prevista l’esclusione dal pagamento di IRES e IRAP. Il beneficio opera dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.
La regola, però, non ha portata generale. Lo sgravio vale soltanto per le attività direttamente legate alla partecipazione alla manifestazione. Restano fuori eventuali operazioni commerciali non collegate in modo stretto all’evento sportivo.
America’s cup: chi può usare il regime agevolato
Il perimetro soggettivo è ristretto. Non basta operare nel settore nautico, nello sport o nei servizi collegati al turismo. Il trattamento favorevole riguarda soltanto soggetti creati o attivati per seguire l’organizzazione dell’America’s Cup e le esigenze dei team in gara.
In termini pratici, possono rientrare nel regime le società italiane nate nel 2026 per volontà dell’ente organizzatore o delle squadre partecipanti. Lo stesso vale per le sedi italiane di imprese straniere costituite per gestire funzioni operative, amministrative o tecniche riferite all’evento.
Dal punto di vista fiscale, il vantaggio consiste nell’azzeramento di due imposte rilevanti per le imprese: l’IRES, disciplinata dal TUIR, e l’IRAP, regolata dal D. Lgs. 446/1997. La norma agevolativa si presenta quindi come una deroga temporanea al regime ordinario.
La condizione essenziale è la destinazione esclusiva dell’attività alla competizione. Una società che svolga anche servizi ordinari, vendite autonome o attività non riferibili alla manifestazione potrebbe perdere il beneficio per tali operazioni. Sarà quindi importante mantenere una contabilità chiara, documenti coerenti e contratti capaci di dimostrare il collegamento con l’evento.
Il trattamento fiscale dei lavoratori
Il decreto interviene anche sui redditi delle persone fisiche impegnate nell’America’s Cup. La disciplina distingue due situazioni: lavoratori non residenti che prestano attività in favore dell’organizzatore o dei team senza trasferire la residenza fiscale in Italia, e lavoratori che, invece, si spostano nel Paese diventando fiscalmente residenti.
Per i primi, i compensi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo percepiti nel biennio 2026-2027 non formano reddito imponibile ai fini IRPEF. In sostanza, tali somme restano fuori dalla tassazione italiana. Non sono applicate ritenute alla fonte, acconti o imposte sostitutive.
Per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, il vantaggio è parziale ma significativo.
Solo il 35% del reddito prodotto nel 2026 e nel 2027 entra nella base imponibile complessiva. Il restante 65% non viene tassato. Il meccanismo riduce il carico IRPEF e rende più attrattivo il trasferimento temporaneo di tecnici, atleti, manager e professionisti legati alla competizione.
La norma deve essere letta insieme alle regole generali sulla residenza fiscale e alla disciplina del TUIR. La corretta individuazione del luogo di residenza resta decisiva per capire quale trattamento applicare.
America’s Cup: rapporti con altri bonus fiscali
Le nuove agevolazioni non si sommano liberamente agli altri regimi speciali già presenti nell’ordinamento. Il decreto fiscale (DL n. 38/2026) esclude il cumulo con il regime degli impatriati previsto dal D. Lgs. 209/2023, con le misure per docenti e ricercatori rientrati in Italia contenute nel D.L. 78/2010 e con il regime dei neo-residenti ad alta capacità contributiva disciplinato dall’art. 24-bis TUIR.
Questa scelta evita sovrapposizioni e doppie riduzioni d’imposta. Chi rientra nei requisiti della disciplina speciale collegata all’America’s Cup dovrà quindi valutare quale regime risulti più conveniente, considerando durata, imponibile tassato, tipo di reddito e posizione personale.
Il quadro conferma il peso economico dell’evento. Le norme fiscali non servono solo a ridurre le imposte, ma anche a favorire arrivi internazionali, investimenti e organizzazione sul territorio. Napoli, Cagliari e le altre aree coinvolte possono beneficiare di una ricaduta più ampia, fatta di lavoro, servizi e visibilità.
Resta centrale il rispetto dei limiti fissati dalla norma. Le agevolazioni sono mirate, temporanee e collegate a una precisa finalità sportiva. Proprio per questo, imprese e lavoratori dovranno conservare prove adeguate del legame con l’America’s Cup e applicare il regime con attenzione.
Riassumendo
- America’s Cup: previste agevolazioni fiscali per società, team e lavoratori coinvolti.
- Esenzione IRES e IRAP dal 2026 al 2027 per enti qualificati.
- Il beneficio vale solo per attività direttamente collegate alla competizione.
- I lavoratori non residenti possono avere redditi esclusi da IRPEF italiana.
- Chi trasferisce la residenza tassa solo il 35% dei redditi.
- Le misure non sono cumulabili con altri regimi fiscali agevolati.