L’INPS, con il messaggio n. 787 del 5 marzo 2026, è tornato su un tema delicato che riguarda una parte dei dipendenti pubblici iscritti alle casse ex Inpdap. Il chiarimento serve a definire meglio quando si applicano le nuove regole introdotte dalla L. n. 213/2023 sul calcolo della quota retributiva della pensione e quando, invece, restano valide le tabelle storiche già utilizzate in passato. Il punto centrale è importante perché incide sulla misura dell’assegno e anche sugli eventuali arretrati spettanti ai pensionati coinvolti. Il tema sono le aliquote rendimento pensione, ossia quei coefficienti percentuali impiegati nel metodo pensionistico retributivo per determinare l’ammontare della pensione, considerando sia gli anni di contribuzione maturati sia le retribuzioni percepite durante la carriera lavorativa.
Le aliquote rendimento pensione: cosa chiarisce l’INPS
Il nuovo documento di prassi INPS precisa che le aliquote ridotte previste dall’allegato II della L. n. 213/2023 si usano soltanto nei casi di pensione anticipata liquidata dal 1° gennaio 2024, compresa quella riconosciuta ai lavoratori precoci, ma solo se il diritto non era già stato perfezionato entro il 31 dicembre 2023. In sostanza, il discrimine non è rappresentato dalle dimissioni dal pubblico impiego, ma dal tipo di prestazione ottenuta: pensione anticipata oppure pensione di vecchiaia. Questo chiarimento sulle aliquote rendimento pensione mette ordine dopo i dubbi nati con la circ. INPS n. 78/2024 e con i successivi interventi del 2025.
La precisazione interessa gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995. Per questi soggetti, la quota A e la quota B della pensione possono essere calcolate con criteri diversi a seconda del momento in cui sono stati maturati i requisiti e della tipologia di pensionamento.
L’INPS conferma, quindi, che la pensione di vecchiaia, anche in cumulo, non rientra nel nuovo meccanismo penalizzante previsto dalla Manovra di bilancio 2024.
Pensione anticipata e pensione di vecchiaia: la differenza decisiva
Il messaggio INPS spiega in modo netto che, se l’accesso avviene con pensione anticipata, possono trovare spazio le nuove percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2024. Se, invece, si entra in pensione con la vecchiaia, restano validi i coefficienti tradizionali richiamati dall’allegato A della L. n. 965/1965 e, per gli iscritti alla CPUG, dalla tabella A della L. n. 16/1986. Qui si gioca il vero effetto delle aliquote rendimento pensione, perché la scelta del canale di uscita cambia il metodo di calcolo della parte retributiva.
C’è poi un passaggio rilevante sui lavoratori precoci. L’INPS conferma che le nuove regole non si applicano quando il diritto risulta maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, anche se la decorrenza del trattamento arriva dopo. Il richiamo normativo è all’art. 17 del D.L. n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, oltre che all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011. Anche in questo caso, quindi, le aliquote rendimento pensione non operano in automatico, ma soltanto in presenza di condizioni ben precise.
Riesame d’ufficio, arretrati e correzione degli errori
Una parte molto concreta del messaggio riguarda gli adempimenti delle sedi INPS.
Le pensioni di vecchiaia già liquidate con il criterio sbagliato dovranno essere riesaminate d’ufficio. Se la quota retributiva è stata calcolata usando le tabelle della Legge n. 213/2023 in situazioni in cui non andavano applicate, l’Istituto dovrà procedere a una nuova liquidazione con i criteri corretti. Il tema delle aliquote rendimento pensione diventa, dunque, centrale anche sul piano pratico, perché da questo controllo possono nascere somme aggiuntive da riconoscere ai pensionati.
Il messaggio precisa, infatti, che saranno pagate le differenze sui ratei arretrati, con interessi legali e/o rivalutazione monetaria calcolata a ritroso dalla data della riliquidazione. Non vengono indicati importi fissi, perché il risultato cambia in base alla posizione assicurativa del singolo interessato. È però chiaro che un ricalcolo corretto può aumentare l’assegno mensile e generare arretrati. Inoltre, gli eventuali indebiti già contestati dovranno essere annullati con la formula che richiama l’errore originario nel calcolo. A fare da cornice resta l’art. 17, comma 1, della Legge n. 724/1994, che dal 1° gennaio 1995 ha esteso il rendimento annuo del 2% ai regimi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi.
Aliquote rendimento pensione: perché il messaggio è importante
Il valore del messaggio n. 787/2026 sulle aliquote di rendimento pensione sta nella sua funzione correttiva. L’INPS chiarisce che non conta la cessazione volontaria dal servizio, ma la natura della pensione liquidata. Per chi è uscito con la vecchiaia, il calcolo deve seguire le vecchie tabelle; per chi è uscito con l’anticipata, entrano in gioco le nuove regole solo se il diritto non era già consolidato entro fine 2023. In questo modo, il quadro diventa più lineare e limita il rischio di errori amministrativi.
Per molti iscritti alle gestioni pubbliche coinvolte, la novità può tradursi in una revisione favorevole della pensione già in pagamento. Non si tratta di una modifica generale per tutti, ma di un intervento mirato che distingue con precisione tra pensione anticipata, pensione di vecchiaia e posizione dei lavoratori precoci. Il messaggio INPS, quindi, rappresenta un passaggio importante per applicare correttamente la legge e per garantire una misura dell’assegno coerente con le norme richiamate.
Riassumendo
- Le aliquote rendimento pensione cambiano solo per alcune pensioni anticipate dal 1° gennaio 2024.
- L’INPS chiarisce che conta il tipo di pensione, non la cessazione dal servizio.
- La pensione di vecchiaia mantiene le vecchie tabelle di calcolo retributivo.
- I lavoratori precoci restano esclusi se il diritto è maturato entro il 31 dicembre 2023.
- Le pensioni di vecchiaia calcolate con criteri errati saranno riesaminate d’ufficio.
- Il ricalcolo può generare arretrati con interessi e aumento dell’assegno pensionistico.