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Fatture elettroniche, proroga fino al 2028: cambia la scadenza per i beni CUN

Proroga al 2028 per le fatture elettroniche sui beni CUN: il Milleproroghe 2026 rinvia l’obbligo del codice identificativo
3 Marzo 2026
fattura elettronica cun
Foto © Investireoggi

Il Milleproroghe 2026, come convertito in legge, interviene anche sulla fatturazione elettronica e sposta in avanti una scadenza già prevista. La norma tocca l’art. 3, c. 7-bis del D.L. n. 63/2024, che ha introdotto un adempimento “speciale” per chi vende o acquista beni monitorati dalle Commissioni Uniche Nazionali (CUN). In questi casi, nelle fatture elettroniche deve comparire un codice in grado di identificare il prodotto oggetto della transazione.

Fatture elettroniche con codice speciale: prima del Milleproroghe 2026

Prima dell’intervento del Milleproroghe 2026, l’obbligo era stato fissato fino al 31/12/2026. In particolare, era previsto che le fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle commissioni uniche nazionali indicate dall’art.

6-bis del D.L. 51/2015 riportassero un codice identificativo per ciascun bene scambiato.

Ora il termine viene rinviato di due anni: la data finale diventa il 31/12/2028. L’estensione temporale conferma quindi la natura “a tempo” della misura, ma concede più margine per la piena messa a regime del sistema.

A cosa serve il codice nelle fatture elettroniche e quali dati vengono trasmessi

Il codice da inserire non nasce per calcolare imposte o per cambiare gli adempimenti IVA. La sua finalità non è “fiscale” in senso stretto: serve, piuttosto, a migliorare la qualità delle informazioni sugli scambi di merci che rientrano nei comparti osservati dalle CUN. L’obiettivo è ottenere dati più ordinati, confrontabili e completi, così da rendere più efficace la lettura dell’andamento dei mercati.

Le informazioni ricavate dalle fatture elettroniche, una volta raccolte, vengono poi inoltrate alle segreterie tecniche delle commissioni tramite un sistema pensato per tutelare la riservatezza. I dati non dovrebbero arrivare in forma “puntuale” riconducibile ai singoli operatori: la trasmissione avviene in modo aggregato e con garanzie di anonimato.

L’uso previsto è limitato a scopi statistici e all’analisi delle tendenze dei prezzi dei prodotti interessati, evitando quindi un impiego diverso rispetto a quello dichiarato dalla misura.

Un aspetto importante riguarda le istruzioni operative. La legge non contiene il “manuale” per compilare correttamente il campo del codice: non stabilisce direttamente né lo standard tecnico, né il formato, né la procedura di invio delle informazioni. Le modalità applicative dovranno essere definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che indicherà come gestire il dato nelle fatture elettroniche e come si realizzerà, nei fatti, il flusso informativo verso le segreterie tecniche.

Il ruolo delle Commissioni Uniche Nazionali e perché contano per i prezzi

Le CUN (Commissioni Uniche Nazionali) sono organismi nazionali che operano nei settori in cui il controllo dell’evoluzione dei prezzi è particolarmente delicato. Il loro compito è elaborare, con criteri trasparenti e regole definite, valori indicativi dei prodotti e segnali sull’andamento del mercato. In sostanza, le commissioni costruiscono un riferimento condiviso, utile in contesti in cui la formazione del prezzo può essere complessa e soggetta a forte variabilità.

L’esistenza di un quadro affidabile, aggiornato e leggibile aiuta il mercato in più modi. Da un lato, rende più chiaro lo scenario in cui avvengono le contrattazioni; dall’altro, limita gli squilibri informativi che spesso penalizzano alcune componenti della filiera.

Una maggiore trasparenza nel processo di determinazione dei valori indicativi può favorire scelte più consapevoli da parte delle imprese e ridurre le zone grigie nelle trattative, soprattutto nei comparti dove i prezzi cambiano rapidamente.

Ogni Commissione Unica Nazionale è formata da rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria considerate maggiormente rappresentative. Questa composizione plurale serve a bilanciare i punti di vista e a garantire che l’analisi del mercato non rispecchi un’unica parte, ma tenga conto delle diverse esigenze del settore. In questo contesto, l’integrazione dei dati provenienti dalle fatture elettroniche punta a rendere ancora più solida la base informativa su cui le commissioni svolgono le proprie valutazioni.

Come sono regolate le CUN e cosa cambia fino al 31/12/2028 nelle fatture elettroniche

La cornice di funzionamento delle CUN non è lasciata all’improvvisazione. Le commissioni operano secondo quanto previsto da un decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato insieme al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto disciplina struttura e procedure, definendo gli elementi essenziali che rendono omogeneo il sistema.

Tra i punti regolati rientrano: l’individuazione del prodotto monitorato e della sede operativa; i criteri per stabilire composizione del gruppo di lavoro e rappresentatività; la durata dell’incarico dei commissari, con regole su decadenza e sostituzioni; i casi in cui possono essere sospese la rilevazione delle tendenze o la pubblicazione dei valori indicativi; e anche la sospensione delle rilevazioni autonome svolte da borse merci, sale di contrattazione o commissioni prezzi.

Dentro questo impianto si colloca la novità legata al codice prodotto: l’obbligo di inserirlo nelle fatture elettroniche mira a rendere più efficiente la raccolta delle informazioni utili alle commissioni. Disporre di dati omogenei e strutturati può migliorare la lettura delle dinamiche di mercato e offrire un quadro più nitido delle variazioni dei prezzi nei settori osservati. La misura resta temporanea e, dopo il rinvio, vale fino al 31/12/2028: un periodo che consentirà di verificarne gli effetti e capire se questo nuovo flusso, costruito attraverso le fatture elettroniche, rappresenti davvero un passo avanti verso un monitoraggio più moderno e affidabile.

Riassumendo

  • Le fatture elettroniche per beni CUN richiedono codice identificativo fino ad una certa data.
  • Il Milleproroghe 2026 modifica l’art. 3, c. 7-bis, D.L. 63/2024.
  • Proroga del termine dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028.
  • Codice con finalità statistiche, non direttamente fiscali.
  • Dati inviati in forma aggregata alle segreterie tecniche CUN.
  • CUN elaborano prezzi indicativi secondo art. 6-bis D.L. 51/2015.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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