L’INPS ha illustrato le istruzioni operative relative a una novità di rilievo che riguarda l’assegno invalidità calcolato con il metodo contributivo. Il chiarimento arriva con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026, emanata dopo la sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995 nella parte in cui impediva l’integrazione al trattamento minimo per le prestazioni determinate interamente con il sistema contributivo .
In concreto, dal 10 luglio 2025 – data successiva alla pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale – anche l’assegno invalidità liquidato con il solo metodo contributivo può essere aumentato fino al minimo previsto, purché siano rispettati i limiti reddituali stabiliti dalla legge.
L’integrazione decorre non prima del 1° agosto 2025 .
Si tratta di un cambiamento significativo, perché elimina una disparità di trattamento che penalizzava chi non aveva contributi prima del 1° gennaio 1996 o aveva scelto l’opzione contributiva.
Assegno invalidità, chi può ottenere l’integrazione al minimo
La disciplina di base resta quella contenuta nell’art. 1 della Legge n. 222/1984. L’assegno invalidità è una prestazione previdenziale temporanea e non reversibile, riconosciuta agli assicurati la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo .
I commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo regolano l’aumento fino al trattamento minimo, quando l’importo spettante risulta inferiore alla soglia fissata annualmente per la gestione di riferimento . L’integrazione spetta solo se i redditi personali rientrano nei limiti previsti.
Dopo la sentenza n. 94/2025, possono beneficiare dell’aumento anche:
- le prestazioni determinate interamente con il sistema contributivo, cioè con contribuzione successiva al 1° gennaio 1996;
- i trattamenti liquidati a chi ha esercitato l’opzione contributiva ai sensi dell’art.
1, comma 23, legge n. 335/1995;
- le prestazioni della Gestione separata, anche nei casi di computo ex D.M. n. 282/1996 .
Resta fermo un principio importante: per l’assegno invalidità non esiste integrazione parziale né meccanismo di “cristallizzazione”. Se il reddito supera i limiti stabiliti, l’aumento viene meno integralmente .
Trasformazione in pensione di vecchiaia e limiti
L’assegno invalidità non è definitivo. Al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, come previsto dall’art. 1, comma 10, legge n. 222/1984 . Per chi rientra nel sistema contributivo puro, la pensione di vecchiaia, oggi 2026, si ottiene:
- a 67 anni, con almeno 20 anni di contributi e nel rispetto dell’importo soglia collegato all’assegno sociale;
- in alternativa, a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
È fondamentale evidenziare che la pensione di vecchiaia contributiva non può essere integrata al minimo, in base all’art. 1, comma 16, legge n. 335/1995 . In caso di trasformazione, l’importo non può essere inferiore a quello già percepito come assegno ordinario, ma senza considerare l’eventuale integrazione, che costituisce un diritto autonomo .
Questo significa che l’assegno invalidità può beneficiare dell’aumento fino al minimo, mentre la successiva pensione contributiva resta esclusa da tale possibilità.
Assegno invalidità: domande, riesami e ricorsi
Le nuove regole hanno effetti anche sulle pratiche amministrative. Le domande presentate dopo il 9 luglio 2025, così come quelle ancora in istruttoria, devono essere riesaminate dall’INPS secondo i criteri aggiornati .
È ammessa inoltre la richiesta di riesame per le istanze respinte in passato proprio in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, salvo il caso in cui sia intervenuta una sentenza definitiva.
In conclusione, l’intervento della Corte Costituzionale e la successiva circolare INPS hanno ampliato la tutela per chi percepisce l’assegno invalidità calcolato con il metodo contributivo. L’integrazione al trattamento minimo, subordinata ai requisiti reddituali previsti dall’art. 1, legge n. 222/1984, ora si applica anche a queste posizioni, con decorrenza dal 1° agosto 2025. Un passaggio che rafforza la funzione sociale dell’assegno invalidità e rende più coerente il sistema previdenziale nel suo complesso.
Riassumendo
- La Consulta elimina il divieto di integrazione al minimo contributivo.
- Dal 1° agosto 2025 possibile aumento con requisiti reddituali.
- Riferimenti: art. 1 legge 222/1984 e legge 335/1995.
- Ammessi contributivi puri, opzione contributiva e Gestione separata.
- Nessuna integrazione parziale; supero limiti comporta perdita totale.
- In pensione di vecchiaia contributiva niente integrazione al minimo.