Oltre a essere il problema più gravoso per molti contribuenti italiani, le cartelle esattoriali rappresentano uno dei temi del momento. Siamo infatti alle porte di una nuova rottamazione delle cartelle e, negli ultimi mesi, sono intervenute numerose novità: la riforma della riscossione, ad esempio, ha aumentato il numero massimo di rate richiedibili all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, indipendentemente da condoni, rottamazioni e sanatorie. Ma se il legislatore non è certo avaro di nuove disposizioni sulle cartelle, altre modifiche alle regole arrivano dalle sentenze dei tribunali. Le cartelle esattoriali sono tra le materie più ricorrenti nei ricorsi e nelle cause avviate dal contribuente contro il Fisco o il concessionario della riscossione.
Ed è proprio da una di queste sentenze che arriva la grande novità di oggi: riguarda le cartelle a rate, la decadenza e ciò che hanno stabilito i giudici della Corte Tributaria di Roma.
Cartelle esattoriali a rate: chi non le paga adesso può essere perdonato, lo dice il CGT
Una cosa sono le rottamazioni delle cartelle, un’altra i piani di rateizzazione ordinari, perché cambiano alcune regole fondamentali. Con le rottamazioni un contribuente ottiene sconti su sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Può pagare anche a rate e senza interessi (anche se, con la rottamazione quinquies, pare verranno applicati interessi al 4% dalla seconda rata).
Con i piani ordinari invece – cioè i classici piani di rateizzazione, oggi richiedibili fino a 84 rate senza particolari documenti – il debito può essere spalmato su lungo periodo, ma senza alcuno sconto e con interessi sempre presenti. Cambia anche la regola della decadenza.
Con le rottamazioni fino alla quater, basta una rata saltata per perdere il beneficio.
Con la quinquies, forse, si passerà a due rate. Nei piani ordinari, invece, si possono saltare fino a 8 rate, posticipando di fatto la durata del piano senza perdere il diritto alla rateizzazione.
Ecco cosa hanno deciso gli ermellini della Corte di Giustizia Tributaria di Roma
Sia nelle rottamazioni sia nelle rateizzazioni ordinarie, moltissimi contribuenti decadono dal beneficio perché iniziano a pagare ma poi interrompono i versamenti. Una volta superato il numero massimo di rate saltabili, si perde il diritto al piano e le rate già pagate – come avviene anche nelle rottamazioni – diventano semplici acconti sul debito originario.
Oggi però emerge una novità importante: anche per chi ha saltato 8 rate nei piani ordinari, esiste una possibile forma di tutela.
Secondo la sentenza n. 15671 della Corte di Giustizia Tributaria di Roma, il mancato pagamento non può essere sanzionato se non è imputabile alla volontà del contribuente ma deriva da una causa di forza maggiore. In questo caso, la sanzione della decadenza non può essere applicata.
Cartelle esattoriali a rate, la causa di forza maggiore va considerata
Il caso che ha portato alla sentenza riguarda un contribuente che aveva smesso di pagare le rate perché affetto da una grave patologia oncologica. Il mancato pagamento, dunque, non era frutto di una scelta volontaria ma conseguenza delle sue condizioni di salute.
Per questo motivo, al contribuente deve essere ripristinato il piano di rateizzazione. Con rimodulazione delle rate non pagate – che restano comunque dovute – e senza applicare le rigidità previste dalle norme ordinarie. Norme che, per esempio, stabiliscono che per i piani attivati dal luglio 2022 in poi, in caso di decadenza non è possibile avviare nuovi piani sulle stesse cartelle.
La sentenza introduce dunque un principio di maggiore elasticità. E se è vero che il caso specifico riguarda una situazione particolarmente grave, la causa di forza maggiore come strumento per evitare la decadenza può essere invocata anche in casi diversi: un grave problema di lavoro, un improvviso calo del reddito, o qualsiasi altra circostanza documentabile che dimostri che il mancato pagamento non dipende dalla volontà del contribuente ma da fattori esterni e imprevedibili.