Come noto, il legislatore riconosce una detrazione fiscale del 19% sulle spese sanitarie sostenute dal contribuente per se e per i propri familiari a carico. Tra le spese sanitarie detraibili, ad esempio, rientrano l’acquisto di farmaci, dispositivi medici, visite specialistiche, ecc.
In redazione è giunto un quesito.
“Salve, al fine di curare un mia patologia (colesterolo) il mio dottore di famiglia mensilmente mi prescrive degli integratori alimentari che acquisto in farmacia. Da più parti leggo che gli integratori alimentari sono considerati parafarmaci e, quindi, come tali la relativa spesa non può essere detratta nel 730. Sono a chiedere se è così anche quando è il dottore a fornire la prescrizione medica da cui si evince la necessità di assumere detti integratori in sostituzione di farmaci. Premetto che il dottore mi prescrive gli integratori e non i farmaci in quanto ho una forma di reazione allergica laddove assumo detti farmaci. Una reazione allergica che invece non ho con gli integratori.”
La detrazione spese sanitarie
La detrazione del 19% si applica alle spese mediche generiche e specialistiche, comprese gli acquisti di dispositivi medici.
Per poter beneficiare di questa agevolazione è necessario che il pagamento avvenga tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, carta di credito, bancomat o altri sistemi elettronici.
Fa eccezione al pagamento tracciabile il caso in cui la prestazione sanitaria sia resa da una struttura pubblica o da un centro privato convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN): in queste situazioni il pagamento in contanti è comunque valido ai fini fiscali. Ammessa la detrazione anche laddove il pagamento è in contanti nel caso di acquisto di farmaci e dispositivi medici.
Il dubbio sugli integratori alimentari
Uno dei casi più discussi riguarda gli integratori alimentari (categoria parafarmici). Il lettore ha chiesto chiarimenti su una situazione particolare: per curare il colesterolo, il medico di famiglia prescrive mensilmente integratori acquistati in farmacia.
Questi integratori sostituiscono farmaci tradizionali a cui il paziente è allergico. Il contribuente si chiede quindi se, in presenza di una prescrizione medica che evidenzia la necessità terapeutica, tali spese possano essere inserite nel modello 730 e beneficiare della detrazione parafarmaci.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione spese sanitarie
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 2023, la risposta è negativa. Gli integratori alimentari sono considerati parafarmaci, al pari di prodotti fitoterapici, colliri o pomate.
Di conseguenza, non rientrano tra le spese sanitarie detraibili, anche se acquistati in farmacia e anche se assunti per scopi terapeutici su prescrizione del medico. La normativa è chiara nel distinguere tra farmaci veri e propri e prodotti che, pur avendo effetti benefici sulla salute, non sono classificati come medicinali.
Differenza tra farmaci e parafarmaci
La distinzione ha motivazioni precise. I farmaci sono soggetti a procedure di autorizzazione più rigorose, con controlli e studi clinici che ne attestano l’efficacia e la sicurezza.
I parafarmaci, invece, non sono equiparati a medicinali: non richiedono la stessa autorizzazione e spesso non hanno un foglietto illustrativo regolamentato.
Pur potendo avere effetti positivi per il benessere, non sono considerati strumenti terapeutici al pari dei medicinali. Per questo motivo, il legislatore esclude esplicitamente la detrazione parafarmaci, evitando di ampliare in modo eccessivo le spese sanitarie deducibili.
Oltre agli integratori alimentari, rientrano nella stessa categoria diversi altri prodotti: preparati fitoterapici a base di erbe, colliri senza prescrizione obbligatoria, pomate cosmetiche o lenitive e molti prodotti da banco che non hanno lo status di farmaco. Anche se venduti in farmacia e utilizzati per finalità legate alla salute, questi articoli non possono essere inseriti nel modello 730 per ottenere lo sconto fiscale.