Il lavoro domestico è ormai molto diffuso e riconosciuto, tanto da essere disciplinato, per le badanti, da un proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) con tabella stipendio. Si tratta, quindi, di un’attività equiparata a tutti gli altri lavori dipendenti, almeno sulla carta. In effetti, diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro sono simili a quelli previsti in altri settori. Tuttavia, questo ambito conserva ancora oggi alcune peculiarità, con regole specifiche a cui devono attenersi anche i datori di lavoro.
Un esempio significativo riguarda proprio il ruolo del datore di lavoro. Nel lavoro domestico, infatti, il datore non è un sostituto d’imposta: non eroga bonus fiscali, non applica ritenute e corrisponde al lavoratore lo stipendio lordo.
Di conseguenza, è il lavoratore a dover provvedere autonomamente agli adempimenti fiscali.
Ma il ruolo del datore di lavoro non è l’unica particolarità di questo settore. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la buonuscita (TFR), che i lavoratori domestici – come le badanti – possono chiedere in anticipo ogni anno. Questo permette, ad esempio, di ricevere a dicembre uno stipendio di fine anno maggiorato di circa 830 euro, se si percepisce la retribuzione minima prevista dal CCNL.
Badanti: lo stipendio di fine anno con 830 euro in più, basta una domanda
Una badante convivente con l’anziano assistito ha diritto, secondo le tabelle retributive 2025 del CCNL, a uno stipendio minimo di 1.187,36 euro al mese.
A dicembre, oltre allo stipendio, spetta anche la tredicesima mensilità, che corrisponde a circa un mese di paga intera, se l’anno è stato lavorato integralmente.
La vera differenza rispetto ad altri settori, però, riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, infatti, il TFR si riscuote solo alla fine del rapporto, oppure – in casi particolari – si può chiedere un anticipo una tantum dopo almeno otto anni di anzianità con lo stesso datore. Questo anticipo, pari al 70% del maturato, è concesso solo una volta e per motivi specifici (come acquisto della prima casa o spese mediche ingenti).
Per le badanti e gli altri lavoratori domestici, invece, le regole sono completamente diverse.
Ecco perché non ci sono alternative: cosa prevede il CCNL e la decisione dell’Ispettorato del Lavoro
Nel lavoro domestico, il 70% del TFR maturato in un anno può essere richiesto in anticipo ogni anno, generalmente a dicembre.
La lavoratrice (o il lavoratore) non è tenuta a fornire motivazioni: basta presentare la domanda in tempo utile, e il datore di lavoro è obbligato a erogarlo con la busta paga di dicembre.
Se il datore rifiuta, commette una violazione contrattuale.
È scorretta anche un’altra prassi purtroppo diffusa: quella di erogare il TFR mese per mese insieme allo stipendio.
Su questo punto è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con la nota n. 616 del 3 aprile 2025 ha ribadito che tale modalità è vietata.
Il TFR deve essere liquidato alla cessazione del rapporto oppure, nel settore domestico, con l’anticipo annuale del 70% previsto dall’articolo 41 del CCNL.