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Oggi: 05 Dic, 2025

730 con debito IRPEF e lavoro perso? Come mettersi in regola

Potrebbe accadere che dopo aver presentato il 730 non c'è più il sostituto d'imposta indicato. Come comportarsi in questo caso?
4 mesi fa
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730 a debito
Foto © Pixabay

Il 730/2025 (che sia precompilato oppure ordinario), relativo all’anno d’imposta 2024, ha come termine di scadenza il 30 settembre 2025. C’è chi già lo ha presentato a maggio, chi a giugno e chi, invece, è ritardatario. Uno dei principali vantaggi di questo modello dichiarativo, per chi indica un sostituto d’imposta, è che il conguaglio (ossia la trattenuta a debito ovvero il rimborso del credito) avviene direttamente in busta paga (se dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).

In redazione è giunto un quesito.

“Salve, sono un lavoratore dipendente. A fine giugno ho presentato il mio Modello 730/2025 (anno d’imposta 2024). Dalla dichiarazione mi risulta un debito IRPEF di 600 euro. Nel 730 ho indicato il sostituto d’imposta, ossia la mia azienda. A luglio però mi sono licenziato in quanto vincitore di concorso. Il nuovo contratto di lavoro lo stipulerò solo a settembre. Mi chiedo se la vecchia azienda provvederà, comunque, a fare la trattenuta nella mia ultima busta paga oppure dovrò comportarmi diversamente?”

Come funziona il conguaglio da 730

Per coloro che fanno il 730 indicando il sostituto d’imposta, la trattenuta (se a debito) o il rimborso (se a credito e non chiesto a compensazione), avvengono:

  • in busta paga, dal mese di luglio (se dipendente);
  • sul cedolino pensione, dal mese di agosto/settembre (se pensionato).

Coloro che, invece, presentano il 730 senza indicare il sostituto d’imposta:

  • se a debito, devono provvedere in autonomia a pagare (con Modello F24);
  • se a credito, riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia Entrate, con accredito su IBAN oppure con assegno vidimato.

L’accredito avviene solo nel caso in cui il contribuente abbia fatto comunicazione IBAN all’Agenzia Entrate.

Ad ogni modo, in caso di 730 senza sostituto, i tempi di rimborso sono più lunghi rispetto al caso del 730 in cui è indicato il sostituto d’imposta.

Quando non c’è più sostituto d’imposta

Potrebbe accadere, come nel caso del lettore, che dopo la presentazione del 730 con sostituto d’imposta e prima che sia fatto il conguaglio del relativo risultato (trattenuta o rimborso), il lavoratore si licenzi o è licenziato.

Pertanto, potrebbe succedere che l’ex azienda non possa più effettuare il conguaglio. Laddove ciò dovesse accadere, regola vuole che l’ex azienda comunichi tempestivamente al lavoratore detta circostanza. Quindi, il lavoratore dovrà poi provvedere in autonomia (con Modello F24) a pagare il debito d’imposta.

Il conguaglio da 730 in autonomia

In considerazione di quanto detto sopra, il lettore è chiamato dapprima a verificare se nella sua ultima busta paga (quella di competenza del mese di luglio, ossia il suo ultimo mese di lavoro con l’azienda indicata nel 730) sia presente o meno la trattenuta del debito IRPEF di 600 euro. Laddove non dovesse essere presente riceverà la tempestiva comunicazione dal datore in merito alla circostanza che non è stato possibile effettuare detta trattenuta.

Il lettore dovrà, poi provvedere a pagare con F24 l’importo. Considerando che ad oggi è trascorso il termine ordinario per pagare, ossia il 30 luglio 2025, il lettore dovrà procedere con il ravvedimento operoso di cui all’art.

13 del D. Lgs. n. 472/1997.

 

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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