Il periodo estivo, sinonimo di vacanze e relax per milioni di italiani, assume un significato particolare anche sotto il profilo fiscale. Con l’arrivo di agosto, infatti, prende il via la consueta pausa nell’attività di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa sospensione riguarda l’invio degli “avvisi bonari” e delle comunicazioni volte a sollecitare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, più comunemente conosciute come lettere di compliance.
La misura, prevista dal decreto Adempimenti – D. Lgs. n. 1/2024, (anche per il mese di dicembre), non è una novità assoluta, ma rappresenta ormai, da qualche anno, una costante del calendario fiscale.
Il suo scopo è duplice: da un lato garantire una tregua ai contribuenti durante i periodi più delicati dell’anno – ovvero le ferie estive e le festività natalizie – e dall’altro favorire una gestione più distesa degli obblighi fiscali.
Il significato dello stop avvisi bonari e lettere compliance
Il cosiddetto “stop avvisi bonari” si estende dall’1 al 31 agosto e, analogamente, anche dall’1 al 31 dicembre. Durante questi intervalli temporali, l’Agenzia delle Entrate interrompe l’invio di alcune categorie ben specifiche di comunicazioni fiscali, in modo da non interferire con i momenti di riposo dei cittadini.
Tra le comunicazioni sospese rientrano:
- gli avvisi derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali, regolati dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
- le verifiche formali sulle dichiarazioni, disciplinate dall’articolo 36-ter del DPR 600/1973;
- le comunicazioni relative alla liquidazione delle imposte su redditi soggetti a tassazione separata;
- le lettere di compliance, ovvero gli inviti all’adempimento spontaneo in caso di anomalie rilevate nei dati dichiarati.
Questa interruzione temporanea dell’attività amministrativa rappresenta un segnale di attenzione nei confronti dei cittadini, che possono così vivere le ferie senza il timore di ricevere comunicazioni fiscali sgradite o urgenti. Niente corse last minute per controllare la PEC o visite improvvise allo sportello dell’Agenzia delle Entrate.
Non tutto si ferma: i casi di eccezione
Tuttavia, il meccanismo dello stop avvisi bonari non è assoluto. Esistono, infatti, delle situazioni eccezionali che giustificano l’invio di comunicazioni anche durante le pause estive e natalizie. La normativa (c.d. decreto Adempimenti) prevede, infatti, che in presenza di condizioni di indifferibilità e urgenza l’amministrazione finanziaria possa, comunque, procedere con la trasmissione degli atti.
I casi specifici in cui vale la deroga allo stop sono quelli individuati nella circolare di chiarimenti sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024). Qui, è fornito un elenco esemplificativo delle ipotesi in cui il divieto può non applicarsi.
Pericolo per la riscossione
Uno dei motivi principali per cui le comunicazioni possono essere inviate anche ad agosto o dicembre è il rischio concreto di compromettere il recupero delle somme dovute. Se, per esempio, la mancata notifica nei tempi previsti comporterebbe la decadenza dei termini legali o la prescrizione del diritto di riscossione, l’Agenzia è autorizzata ad agire tempestivamente. In questi casi, la tutela dell’interesse erariale prevale sulla sospensione ordinaria.
Coinvolgimento in procedimenti penali
Altro caso previsto riguarda le comunicazioni collegate a situazioni giudiziarie.
Quando un atto fiscale contiene elementi che fanno presumere la presenza di un reato, e quindi sussistono obblighi di segnalazione ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, la trasmissione dell’atto non può essere rimandata.
Procedimenti concorsuali
Le comunicazioni destinate a soggetti sottoposti a fallimento o ad altre procedure concorsuali costituiscono un’ulteriore deroga al blocco temporaneo. In queste circostanze, l’Agenzia delle Entrate deve agire celermente per poter essere inclusa tra i creditori e tutelare i propri diritti nel passivo.
Stop invio avvisi bonari e lettere compliance: tra tutela del contribuente e necessità fiscali
Lo stop temporaneo dell’invio avvisi bonari (e altre comunicazioni) rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze dell’amministrazione finanziaria e il diritto al riposo dei cittadini. La scelta di concentrare lo stop avvisi bonari nei mesi di agosto e dicembre è frutto della consapevolezza che questi periodi siano particolarmente delicati per la gestione della quotidianità. Le vacanze estive e le festività natalizie sono infatti momenti di pausa generalizzata, durante i quali molte attività rallentano o si fermano del tutto.
Concedere un periodo di tregua contribuisce anche a evitare situazioni spiacevoli in cui i contribuenti, ignari delle notifiche ricevute, si trovano inadempienti per cause non dipendenti dalla loro volontà. Si pensi, ad esempio, a chi si trova all’estero o ha temporaneamente disattivato i canali di comunicazione digitale.
Riassumendo
- In agosto e dicembre si sospendono gli invii degli avvisi bonari e le lettere di compliance.
- Lo stop fiscale evita disturbi durante ferie estive e festività natalizie.
- Comunicazioni sospese includono controlli automatizzati, formali e inviti all’adempimento.
- In casi urgenti, l’Agenzia delle Entrate può comunque inviare notifiche.
- Eccezioni: rischio prescrizione, procedimenti penali e soggetti in fallimento.
- La tregua fiscale aiuta i contribuenti a gestire meglio i propri adempimenti.