L’onere di compilare il modulo RW indicando gli immobili all’estero ovvero le attività finanziarie estere , inserito dall’articolo 4 del Dl 167/1990, solo ultimamente ha cominciato a destare attenzioni, grazie soprattutto all’ultimo scudo fiscale, attuato con il Dl 78/2009, a cui consegue un progressivo inasprimento del trattamento sanzionatorio.

 

MANOVRA MONTI E GLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO 

Il decreto 6 dicembre 2011, n. 201, il cosiddetto decreto “salva Italia” insiste nel dare importanza al monitoraggio fiscale. Infatti, come gli immobili situati in Italia verranno dal prossimo anno, sottoposti alla nuova Imu, la vecchia versione dell’Ici sulla prima casa per intenderci, per gli immobili detenuti oltre i confini nazionali che sono di proprietà di contribuenti fiscalmente residenti in Italia è prevista l’introduzione di un’imposta patrimoniale.

(Manovra Monti maxiemendamento: Imu su immobili all’estero)
 

COMPILAZIONE MODULO RW: COSA ANDAVA INDICATO

Prima  che è entrato in vigore il Dl 78/2009, sullo scudo fiscale, gli investimenti all’estero di natura non finanziaria, tra cui gli immobili, devono essere indicati nell’apposito modulo RW solo nel periodo d’imposta in cui hanno prodotto redditi imponibili nel nostro paese. Prendendo il caso di  immobili situati all’estero, questi precedentemente dovevano essere indicati nel modulo RW in relazione al periodo d’imposta in cui sono stati locati ovvero erano stati oggetto di cessione imponibile nel nostro paese, o, se sottoposti a imposte sui redditi nello Stato estero.

 

QUADRO RW: COSA NON DOVEVA ESSERE INDICATO

Viceversa, non doveva essere indicato nel modulo RW il bene immobile situato in un Paese che non ne stabiliva la tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Infatti, in questa ipotesi, l’immobile era considerato come non produttivo di redditi imponibili neanche nel nostro paese, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del Tuir. Così fino al periodo d’imposta 2008, gli investimenti all’estero dovevano essere indicati nel modulo RW solo quando avessero prodotto, nel periodo d’imposta di riferimento, redditi imponibili in Italia.

 

TASSAZIONE IMMOBILI ESTERO: COSA DICE LA NORMATIVA

Il modulo Rw ha una duplice finalità; da una parte fornire un quadro delle attività detenute all’estero, e dall’altra  quella di coadiuvare l’efficacia dell’azione di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rendere maggiormente incisivi i presidi posti sia  a livello internazionale per tutelare il  corretto adempimento degli obblighi tributari. Già con la circolare 45/2010, e ancor prima con la circolare 43/2009, si è previsto che l’articolo 4 del Dl 167/1990, quando definisce gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “ attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia”, deve intendersi riferibile sia a fattispecie che effettivamente producono redditi imponibili in Italia, sia a ipotesi in cui la produzione di questi  redditi sia solo astratta o potenziale.

 

INVESTIMENTI ALL’ESTERO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Considerando queste istruzioni, risultano sottoposti all’obbligo di monitoraggio e controllo, le consistenze e anche i flussi riguardanti tutti gli investimenti all’estero, per valutare che se il contribuente consegua redditi esteri, anche successivamente, e che questi siano fiscalmente rilevanti nel nostro paese, tali redditi devono essere previsti in una delle categorie reddituali previste nel Testo Unico sulle imposte dei redditi. La potenzialità del bene di produrre un reddito rileva  non solo quando lo stesso bene produce in maniera effettiva un reddito, ma anche quando sussista la capacità produttiva di reddito che sia meramente potenziale e derivi dall’alienazione, dall’uso e dallo sfruttamento del bene, anche se non ci sia l’organizzazione d’impresa.

Così, a partire dalla denuncia dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009, modello Unico 2010, i contribuenti devono in ogni caso indicare proprio nel modulo RW sia le attività di natura finanziaria, sia gli investimenti che hanno natura diversa tra cui gli immobili, le unità da diporto, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, a prescindere dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.

 

IMPOSTA IMMOBILI ALL’ESTERO: DECRETO SALVA ITALIA INTRODUCE TASSA DELLO 0,76%

Il decreto salva Italia, diventato legge, si sofferma, fra le altre misure sugli investimenti immobiliari oltreconfine, perché si prevede l’introduzione di un’ imposta, della misura dello 0,76% sul valore degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da soggetti residenti in Italia. Una misura dell’imposta commisurata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso possesso si è prolungato. Una sorta di Imu estera in altre parole.
La norma di riferimento è l’articolo 19, comma 15, che prevede tra l’altro che il valore da considerare come base imponibile sia rappresentato “dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile”. Sarà pertanto sufficiente usare il rogito notarile per stabilire l’importo su cui si applica l’aliquota dello 0,76 per cento. Tuttavia può sorgere il problema della doppia imposizione, ossia il caso di  immobili già assoggettati a imposta patrimoniale nello Stato estero. Per evitare questo fenomeno, sempre l’articolo 19, al comma 16 offre la possibilità di dedurre “fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile”.

 

MONITORAGGIO FISCALE BENI ALL’ESTERO: ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

E’ dal periodo di imposta in corso, il 2011 che si prevede l’avvio del monitoraggio fiscale sui beni che rientrano in queste disposizioni previste dalla manovra salva Italia.

In particolare si sottolinea da ultimo come in precedenza, prima cioè degli interventi previsti dal Dl 201/2011, era previsto l’investimento immobiliare, nonostante fosse d’obbligo compilare il quadro RW del modello Unico, aveva rilevanza in termini reddituali solo quando risultasse effettivamente una fonte produttiva di reddito.

Solo in questa ultima ipotesi era d’obbligo la compilazione, in tal caso nel quadro RL, sempre del modello Unico, con il regime fiscale di riferimento.