Pensione di reversibilità  e separazione dei coniugi. È questo l’oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. La sentenza n. 11088 del 3 luglio scorsosi sofferma sulla questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità fra coniugi divorziati.

Pensione di reversibilità: cos’è

In primo luogo pare opportuno precisare che la pensione di reversibilità è quella somma pensionistica che viene erogata al coniuge di un lavoratore pensionato che è deceduto.  Essa viene infatti definita “ai superstiti” del lavoro ed è dunque una tipologia di prestazione indirizzata a alle famiglie dei pensionati deceduti.

Tale pensione di reversibilità viene concessa sia ai lavoratori autonomi che dipendenti che siano in possesso di pensione o di una forma qualunque di assicurazione presso tale Istituto pensionistico. E’ tale se il deceduto era in possesso di una qualunque tipologia di pensione diretta, mentre si parla di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto fosse assicurato ma non titolare di pensione.

Pensione di reversibilità nella sentenza degli Ermellini

Nel merito la sentenza dispone che  “in tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, (come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8), attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico, ossia della pensione di reversibilità, previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota”.

Pensione di reversibilità: quando non si ha diritto

Cosa significa in altre parole? Secondo gli Ermillini in sostanza, il coniuge che ha accettato di ricevere in un’unica soluzione l’adempimento degli obblighi di sostentamento conseguenti al divorzio, perde ogni diritto sulla pensione di reversibilità alla morte dell’ex coniuge.