Novità Manovra finanziaria 2011: la Circolare 41 e Agenzia Entrate

Come previsto l’ amministrazione finanziaria non ha tardato ad emanare una circolare esplicativa per diradare eventuali dubbi interpretavi sulle norme contenuto nel decreto legge 98 2011. Ci riferiamo alla circolare n. 41/E dell’ Agenzia delle Entrate avente come oggetto “il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Commento alle novità fiscali – primi chiarimenti”.

Manovra finanziaria 2011 Agenzia delle Entrate

La circolare tratta punto per punto quali siano le maggiori novità a livello tributario contenute all’ interno del decreto, e chiarisce i dubbi interpretativi che possono sorgere al riguardo.

Vediamo quindi quali sono i tratti salienti della circolare esplicativa.

Riscossione accertamento – Differimento della data di inizio applicazione delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’ accertamento – Il comma 30 dell’ articolo 23 prevede il differimento dell’ applicazione delle norme in materia di concentrazione della riscossione dell’ accertamento alla data del 1° ottobre 2011.Di fatto gli accertamenti esecutivi ( per i quali quindi non vi è necessita di una iscrizione a ruolo e conseguente emanazione della cartella di pagamento) saranno quindi completamente operativi a partire dal 1° ottobre 2011. In questo modo viene fornito al contribuente un congruo lasso di tempo in modo da portare a conoscenza di tutti la norma e viene fornita all’ amministrazione finanziaria la possibilità di adeguare le procedure software e telematiche al nuovo disposto normativo.

Sanzioni fiscali lievi ritardi – Il comma 31 dell’ articolo 23 del decreto ha modificato l’ articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 471 97.Viene pertanto estesa la possibilità di usufruire di lievi sanzioni nel caso i ritardi nel pagamento non siano eccessivi. Infatti nel testo precedente l’art. 13 fornisce la possibilità di pagare in virtù del 30 per cento delle sanzioni una soma pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo se il versamento era stato effettuato entro 15 giorni e se i debiti erano assistiti da forme di garanzie reali o personali.

Il nuovo dispositivo prevede l’ eliminazione della condizione di fornire garanzie reali o personali e quindi tutti possono pagare una forma ridotta di sanzione per pagamenti fatti entro 15 giorni anche se non si presta alcuna garanzia al riguardo.

Chiariamo il disposto normativo attraverso un esempio. Supponiamo che il contribuente abbia un debito con l’ erario di 2000 e questo viene eseguito con due giorni di ritardo. In virtù del nuovo disposto normativo sarà pari ad 80 euro( il 4 per cento) e cioè pari ai 2 / 15 moltiplicati per 30. In sostanza il beneficio si annullerà al quindicesimo giorno quando l’ importo da pagare sarà a 30 per 15 / 15, per cui il 30 per cento.

L’ esecutivo ha motivato l’ introduzione di questa norma con la circostanza che occorre comunque temperare la sanzione in base al ritardo accumulato, e di conseguenza chi paga nei primi giorni dovrà essere maggiormente agevolato rispetto a chi paga con un ritardo ulteriore.

Occorre inoltre ricordare che tale disposizione , per espressa previsione normativa,  si aggiunge a quella disposta dall’ art. 13 del decreto legislativo 472 97 in materia di ravvedimento operoso. Pertanto se al versamento spontaneo dell’ imposta  entro i 15 giorni si accompagna anche il versamento degli interessi e delle sanzioni entro i 30 giorni, l’ importo che dovrà pagarsi, a titolo di sanzione sarà ulteriormente ridotta ad un decimo di quanto dovuto. Tornando all’ esempio di prima pertanto, il contribuente che con due giorni di ritardo versa l’ imposta dovuta ( 2000 euro) oltre ad interessi e sanzioni dovrà pagare solo lo 0,4 per cento ossia 8 euro.

Razionalizzazione crediti tributari privilegiati– L’ art. 23 ai commi dal 37 al 40 disciplina ed amplia l’ ambito di applicazione dei privilegi già esistenti  per i crediti tributari al fine di fare in modo di conseguire più facilmente le pretese erariali.

Il comma 37 riconosce un privilegio generale per tutti i mobili in materia di crediti tributari e po’ applicarsi anche per crediti sorti anteriormente dalla data di entrata in vigore del decreto. La norma inoltre stabilisce che i crediti tributari per gli accertamenti esecutivi che saranno inviati dal 1° ottobre 2011 dovranno essere esatti direttamente dagli agenti di riscossione.

Comunicazioni Iva superiori a 3000 euro effettuate con carte di credito, bancomat o prepagate – Il decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto l’ obbligo per gli operatori Iva di effettuare la comunicazione in via telematica per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ai 3.000 euro.

Obbligo codice fiscale atti giudiziari –  Per quanto concerne gli atti che introducono al giudizio o quelli di prima difesa viene introdotto l’ obbligo di inserire il codice fiscale, a pena di irricivibilità. In questo modo l’ amministrazione finanziaria potrà facilmente individuare i beneficiari di una data sentenza e non commettere errori in merito all’ individuazioni di eventuali conseguenze fiscali.

Bonus e stock options novità fiscali– Le nuove disposizioni fiscali prevedono un’ addizionale del 10 per cento sulla parte che eccede la retribuzione fissa e dovrà essere applicata alle componenti  variabili che sono corrisposte dal 17 luglio 2011 in poi anche se maturate precedentemente.

Manovra finanziaria 2011 noleggio auto– Per quanto concerne il noleggio di autoveicoli senza conducente sarà sufficiente solo l’ emissione della fattura. Viene quindi eliminato l’ obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta. La consegna del veicolo viene quindi documentata attraverso il contratto di noleggio che conterrà oltre agli estremi del noleggiante e del noleggiato anche le caratteristiche dell’auto.

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