Ape non obbligatorio per i contratti di locazione e affitto di singole unità immobiliari, ma basta inserire una clausola nel contratto in cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Obbligo APE affitto: quando scatta

L’Ape, l’attestato di prestazione energetica che misura l’efficientamento e le prestazioni energetiche di un immobile, dal 24 dicembre 2014 non è più necessario allegarlo al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari.

L’obbligo Ape rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso, ossia le vendite di immobili.

Obbligo Ape affitto immobile: cosa cambia dal 2014

Per i nuovi affitti, quelle cioè stipulati per la prima volta e fatta eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30 giorni nell’arco dell’anno (non soggette a registrazione), resta il solo obbligo  per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica della casa in affitto ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene.  Tale obbligo deve essere documentato attraverso l’inserimento nel contratto di affitto di un’apposita clausola con cui il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione circa la prestazione energetica della casa in affitto, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo e la qualità delle stesse, non richiedendo la norma alcuna altra particolare formalità.

 APE: fino a settembre le vecchie regole

Ci sarà tempo fino alla fine di settembre per poter continuare ad utilizzare le vecchie modalità di calcolo per la realizzazione dell’attestazione di prestazione energetica (Ape). Il documento include le caratteristiche dell’immobile sotto il profilo energetico e, come prevedono le norme del decreto Destinazione Italia, deve essere obbligatoriamente allegato in caso di compravendita, di atti di trasferimento a titolo oneroso, e di contratti di nuova locazione con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità.

 L’attestazione deve contenere, tra le altre cose, i dati catastali e tutte le informazioni riguardanti i consumi, le produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti.

Per maggiori dettagli si rinvia a: APE, novità 2014 per l’attestato di prestazione energetica APE senza Registro e senza bollo, ma sempre cartaceo