TFR, se il datore di lavoro non vuole pagarlo, cosa posso fare?

TFR - Trattamento di fine rapporto, se il datore di lavoro non lo paga e si rifiuta al telefono, cosa è possibile fare? | La Redazione risponde.
7 anni fa
1 minuto di lettura
trattamento di fine rapporto Q.u.I.R.

Buonasera, ho letto che parlava di TFR…volevo chiederle come posso fare a percepire il mio tfr…nonostante il rapporto di lavoro e concluso da piu di sei mesi, il mio ex datore di lavoro non mi risponde piu. Aspettando una sua risposta le porgo i miei saluti.

TFR, cosa fare quando il datore di lavoro non vuole pagare?

Nel caso in cui il datore, per cattiva volontà o per crisi economica, non versi al dipendente licenziato il TFR, la cosa da fare è la messa in mora.

Per farlo dovrà inviare una diffida con raccomandata con avviso di ricevimento, sollecitando il datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto.

Nella diffida è importante precisare che, in caso di mancato versamento del TFR dovuto, entro un determinato numero di giorni, si procederà all’azione legale con rivalsa delle ulteriori spese sostenute e degli interessi dovuti.

Prima di inviare la messa in mora è sempre bene consultarsi con un avvocato che sarà in grado di effettuare i calcoli degli importi dovuti dal datore moroso.

Se il datore di lavoro, nonostante la messa in mora, non verserà il dovuto al dipendente, il legale ricorrerà al tribunale per ottenere un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Se anche di fronte al decreto ingiuntivo il lavoratore non ottiene il dovuto si provvederà ad un’azione forzata (pignoramento o deposito di un’istanza di fallimento).

In ogni caso, se le azioni legali non vanno a buon fine, al dipendente non resta altra soluzione che chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps per ottenere il pagamento del TFR mancante.

A chi è rivolto il Fondo di Garanzia INPS

Possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento del contributo al Fondo di garanzia (compresi apprendisti e dirigenti di aziende industriali), che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato.

Dal 1° luglio 1997, il beneficio si estende anche ai soci di cooperative di lavoro, anche per periodi anteriori, purché in regola con i versamenti contributivi.
Possono presentare domande anche gli eredi (coniuge e figli e, se viventi a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo – articolo 2122, codice civile) e i cessionari a titolo oneroso del TFR.

Per maggiori chiarimenti, leggi: TFR, quando il pagamento può essere chiesto all’INPS?

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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