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Oggi: 05 Dic, 2025

Spese sanitarie in precompilata. Utilizzo, opposizione e regole sui controlli (provvedimento 3 luglio 2025)

Il provvedimento del 3 luglio 2025 stabilisce le nuove regole per l’uso dei dati sanitari e veterinari nella dichiarazione dei redditi precompilata.
5 mesi fa
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È stato pubblicato il 3 luglio 2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 281068, che aggiorna le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il nuovo testo recepisce le modifiche normative intervenute negli ultimi anni e conferma i principi di protezione dei dati personali e di controllo mirato, già alla base del sistema precompilato.

Il documento segue i precedenti provvedimenti emessi in materia, ma ne aggiorna il contenuto alla luce delle più recenti modifiche legislative in tema di accessi, consultazione, rettifica e opposizione.

Vediamo cosa cambia concretamente per contribuenti, intermediari e soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.

Spese sanitarie e dichiarazione precompilata: il quadro attuale

Le spese sanitarie rappresentano una delle principali voci di detrazione Irpef per milioni di contribuenti.

È infatti possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per visite, farmaci, esami diagnostici, ricoveri, dispositivi medici, cure termali e molto altro, secondo le regole fissate dalla legge.

Per facilitare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate predispone ogni anno la dichiarazione precompilata, inserendo automaticamente i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria da medici, farmacie, cliniche, laboratori e altri soggetti abilitati.

Il provvedimento del 3 luglio 2025 sulle spese sanitarie in precompilata aggiorna le modalità attraverso cui questi dati vengono:

  • messi a disposizione dell’Agenzia;
  • trattati e aggregati per la precompilata;
  • consultati e modificati dai contribuenti;
  • visualizzati dagli intermediari;
  • gestiti in caso di opposizione all’uso dei dati.

Rimangono confermate le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e sull’elaborazione automatica dei dati, con suddivisione tra spese detraibili in automatico e spese agevolabili solo a certe condizioni (ad esempio, protesi non CE, cure estetiche o integrative).

Cosa prevede il nuovo provvedimento: accessi, modifiche e opposizione

Il provvedimento conferma che a partire dal 31 marzo di ogni anno, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia i dati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente;
  • ai rimborsi erogati per prestazioni non eseguite.

Questi dati comprendono elementi identificativi come codice fiscale del contribuente, data, importo, tipo di spesa e soggetto erogatore. Vengono poi aggregati per tipologia (ticket, farmaci, prestazioni specialistiche, dispositivi medici, ecc.) e suddivisi in: spese agevolabili automaticamente; spese agevolabili solo a particolari condizioni.

Si ricorda che la fattura per le spese sanitarie non può essere elettronica tramite S.d.I.

Accesso ai dati e consultazione

I dati aggregati sono visibili al contribuente nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni di dettaglio (cioè le singole spese con i relativi documenti fiscali) non sono invece accessibili agli intermediari o ai CAF, se non in caso di controllo.

In caso di modifiche alla dichiarazione precompilata, i dati aggiornati vengono rielaborati e trasmessi in forma aggregata. Solo i dipendenti dell’Agenzia incaricati dei controlli formali possono accedere ai dettagli completi, e solo per le dichiarazioni selezionate.

Opposizione all’utilizzo dei dati

Il contribuente può opporsi alla messa a disposizione dei dati sanitari in tre modi:

  • non fornendo il codice fiscale al momento dell’acquisto in farmacia (scontrino parlante);
  • chiedendo al medico o alla struttura di annotare l’opposizione sul documento fiscale;
  • accedendo all’area riservata del Sistema TS e selezionando le voci da escludere tra il 9 febbraio e l’8 marzo successivi al periodo d’imposta.

Inoltre, tra ottobre e gennaio, è possibile comunicare all’Agenzia l’opposizione per tipologia di spesa (es. tutte le prestazioni estetiche), anche via mail, telefono o recandosi fisicamente in un ufficio.

Chi esercita l’opposizione può comunque inserire manualmente le spese escluse in dichiarazione, se possiede i requisiti per la detrazione.

Riassumendo

  • Nuove regole tecniche per l’uso dei dati sanitari. L’Agenzia può trattare i dati trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria con modalità automatizzate, nel rispetto del diritto alla privacy.
  • Accesso e visibilità dei dati. Solo i totali aggregati sono visibili a contribuenti e intermediari. I dettagli completi sono riservati ai controlli.
  • Possibilità di modifica. Il contribuente può modificare la propria dichiarazione precompilata e aggiornare i dati tramite la propria area riservata.
  • Opposizione all’utilizzo dei dati. È possibile opporsi alla trasmissione o selezionare singole spese da escludere dall’elaborazione automatica.
  • Inclusione anche delle spese veterinarie. Le stesse modalità si applicano anche alle spese veterinarie sostenute per animali da compagnia.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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