La donataria può dedurre le rimanenze per un ammontare pari al minore tra il valore delle rimanenze indicato nell'atto di donazione e l'ammontare della perdite maturate dalla donante nel periodo d'imposta.
Il Ministero del Lavoro ha dovuto apportare alcune modifiche relativamente alla procedura telematica per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.