La rottamazione quinquies è una nuova definizione agevolata prevista dalla L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). La regola chiave è la data: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 (salvo proroghe), con modalità solo telematiche tramite i servizi di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sul piano operativo, la presentazione può avvenire in area riservata (SPID/CIE/CNS e, per professionisti e imprese, anche credenziali AE) selezionando cartelle e/o avvisi di addebito INPS, oppure in area pubblica compilando il form e allegando un documento di identità; serve anche un indirizzo e-mail non PEC per ricevere la ricevuta.
La stessa finestra temporale è decisiva anche per un’altra esigenza pratica: entro il 30 aprile 2026 è possibile integrare una domanda già inviata (cioè aggiungere o correggere elementi della richiesta iniziale).
Questo passaggio diventa rilevante quando, dopo l’invio, emergono carichi “definibili” non inseriti o informazioni che vanno sistemate.
Rottamazione quinquies: perimetro ristretto
L’ambito della misura è delimitato: riguarda i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 collegati a omessi versamenti di imposte da controlli automatizzati/formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), contributi INPS (con esclusione di quelli da accertamento) e alcune sanzioni del Codice della strada quando irrogate da amministrazioni dello Stato (Prefetture) (Dlgs 285/1992). Sono esclusi, in generale, i debiti diversi da queste categorie.
Inoltre, non rientrano i carichi di enti locali e regioni (es. TARI o bollo auto affidati da tali enti) secondo l’art. 1, commi 82-101, L. 199/2025. Restano fuori anche gli atti legati ad attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, salvo quelli da controlli automatizzati/formali indicati sopra.
In questo perimetro, la rottamazione quinquies può interessare posizioni complesse, con più cartelle e periodi diversi: proprio qui può nascere l’esigenza di integrare la domanda.
Perché integrare una domanda già inviata nella rottamazione quinquies
Integrare una domanda può diventare necessario per motivi concreti, spesso legati alla ricostruzione della posizione debitoria. Un primo caso è la scoperta tardiva di una cartella o di un avviso INPS rientrante tra i carichi definibili: la domanda in area pubblica, per esempio, consente l’inserimento di documenti con almeno un carico definibile e può capitare che un documento non venga considerato subito, specie quando gli atti sono numerosi o conservati in modo frammentato.
Un secondo motivo è la necessità di allineare i dati di contatto, perché la ricevuta passa da un’e-mail non PEC: un errore materiale può impedire di ricevere correttamente le comunicazioni.
C’è poi l’aspetto del contenzioso: se nel frattempo si decide di inserire cartelle oggetto di giudizio, nella domanda va indicata la rinuncia alle liti relative a quei carichi. In questi casi, l’integrazione serve per aggiungere i carichi e gestire correttamente la rinuncia.
Infine, l’integrazione può essere utile quando cambia la strategia di pagamento (unica soluzione o rate) alla luce del prospetto informativo e degli importi comunicati, evitando scelte non sostenibili che potrebbero portare alla decadenza in caso di omesso o insufficiente versamento (ad esempio due rate non pagate).
In sintesi: rispettare la scadenza del 30 aprile 2026 e, se necessario, completare per tempo la pratica può fare la differenza nella sanatoria. Si tenga presente che entro il 30 aprile sarà possibile anche revocare la domanda di rottamazione quinquies già inviata.
Quanto si paga e come funziona il piano
Per completezza informativa si ricorda che il vantaggio economico è nella struttura del pagamento: per i carichi “definibili” si versa capitale più spese di notifica e spese per eventuali procedure; non si pagano interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni stradali delle Prefetture (Dlgs 285/1992) la misura opera sugli interessi e sull’aggio maturato, secondo quanto previsto nelle FAQ.
Il pagamento può essere in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure a rate: fino a 54 rate bimestrali (9 anni). La scelta si fa in sede di adesione. Le prime scadenze indicate sono 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026; poi prosegue con rate nei mesi tipici (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre) dal 2027. Ogni rata non può essere sotto 100 euro e, se si sceglie la dilazione, si applica il 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Dopo l’adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione invia entro 30 giugno 2026 una comunicazione con importi, calendario e moduli di pagamento. Nel frattempo, per i debiti inclusi non partono nuove azioni cautelari/esecutive e si applicano effetti utili anche ai fini di 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e DURC.
Riassumendo
- Domanda per rottamazione quinquies entro 30 aprile 2026.
- Entro la stessa data possibile integrare istanze già trasmesse.
- Ammessi carichi 2000-2023 da controlli automatizzati e contributi INPS.
- Esclusi tributi locali e accertamenti ordinari dell’Agenzia Entrate.
- Pagamento senza sanzioni e interessi, fino a 54 rate bimestrali.
- Integrazione utile per aggiungere debiti o correggere dati errati.