L’Agenzia delle entrate-riscossione, ha aggiornato le FAQ sulla rottamazione delle cartelle. Dunque, oltre alla pubblicazione del servizio per richiedere il prospetto informativo che permette di conoscere a priori i costi, i contribuenti potranno chiarirsi meglio le idee su diversi aspetti legati alla sanatoria. Detto ciò, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha ben individuato la lista delle casse di previdenza private che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle.
Infatti, è utile ricordare che i debiti verso le casse/enti previdenziali di diritto privato, rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento e a comunicarlo all’Agenzia delle entrate-riscossione; entro la stessa data, era necessaria anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito internet.
La rottamazione delle cartelle. Un cenno.
La rottamazione delle cartelle è prevista dai commi 231-252, della Legge n. 197/2022.
Sono oggetto di sanatoria, con domanda da presentare entro il prossimo 30 aprile 2023, i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Poco importa se rispetto agli stessi debiti il contribuente abbia già richiesto una sanatoria o una rateazione ordinaria. Infatti, l’accesso alla rottamazione è aperto a tutti, anche a chi sta ancora pagando la rottamazione-ter.
Aderendo alla sanatoria, il contribuente, ha la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive nonchè i diritti di notifica. La rottamazione riguarda anche multe e bollo auto.
Gli importi dovuti possono essere pagati anche a rate. In particolare, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e 30 novembre 2023.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Rottamazione delle cartelle. Le FAQ aggiornate
Come accennato in premessa, l’Agenzia delle entrate riscossione ha aggiornato le faq sulla rottamazione delle cartelle.
Viene meglio definito l’ambito di operatività della rottamazione.
Infatti, la sanatoria riguarda: tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione- quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto ad adottare apposito provvedimento, a comunicarlo all’ADER, nonché a pubblicarlo sul proprio sito internet.
L’Agenzia delle entrate-riscossione, ha fornito la lista definitiva delle casse di previdenza che hanno aderito.
Nello specifico si tratta di: CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense; ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; CNPR – Cassa Ragionieri; ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari; INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Conferma per i debiti non rottamabili
In una specifica faq viene confermato che la rottamazione delle cartelle non riguarda:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Non è escluso che le FAQ possano essere oggetto di ulteriore aggiornamento.