Sulla Gazzetta Ufficiale è possibile consultare il regolamento per ottenere il rimborso di voucher scaduti e non utilizzati per insolvenza o fallimento dell’operatore turistico o del vettore. Per essi ci sarà la possibilità di chiedere l’indennizzo fino alle ore 12 del 31 dicembre. Ecco maggiori dettagli.

Voucher scaduti e non utilizzati, lo Stato li rimborsa

Qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il regolamento che definisce le modalità ed i criteri di erogazione dell’indennizzo per voucher scaduti. Trattasi del “Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher” di 1 milione di euro per il 2021 creato lo scorso anno per colpa del Covid.


Le regole indicate, si legge, saranno specificate da un avviso che si troverà sul sito del Ministero del Turismo. In Gazzetta si comunica che per i voucher non utilizzati entro la scadenza di validità e non rimborsati per insolvenza o fallimento del vettore/operatore turistico si potrà presentare domanda di indennizzo. Questo solo in via telematica ed entro le ore 12 del 31 dicembre 2021.

Compilazione e documentazione domanda voucher scaduti e non utilizzati

Nel compilare la domanda i consumatori dovranno indicare ” l’atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza“. Dovranno quindi autocertificare il mancato utilizzo o rimborso del voucher ed inserire data, luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale ed eventualmente Partita Iva.
La documentazione da allegare alla domanda, invece, sarà la seguente: i voucher scaduti emessi ( ai sensi dell’articolo 88 -bis del decreto-legge n. 18 del 2020) da vettori o operatori turistici. Inoltre la richiesta di rimborso inviata ai vettori o agli operatori turistici trascorsi 18 mesi dall’emissione oppure trascorsi 12 mesi. Per quest’ultimo arco temporale saranno validi solo i voucher relativi ai contratti di trasporto ferroviario, marittimo e aereo.

Sarà poi la direzione generale a curare l’istruttoria delle domande pervenute entro il termine su indicato e l’indennizzo sarà pari al valore monetario del voucher.

Esso, si legge in Gazzetta, sarà poi erogato entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda. Qualora i fondi stanziati siano insufficienti, gli indennizzi saranno erogati in misura ridotta facendo una ripartizione.
Ricordiamo nuovamente che le modalità di presentazione della domanda verranno indicate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto sul sito del Ministero del Turismo. La data indicata in Gazzetta Ufficiale è quella del 30 novembre.
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