Immaginate di aver sottoscritto dei buoni fruttiferi postali anni addietro insieme a un amico. Sono poi trascorsi anni e quest’ultimo è purtroppo deceduto mentre i titoli fruttavano ancora interessi. Il superstite ora si chiede se la legge gli dia la possibilità di ottenere il rimborso dell’intera somma presente sui bfp cointestati.

Prima ma anche adesso, tali prodotti continuano a essere tra i più amati dagli italiani. Il motivo è semplice: non hanno costi per la sottoscrizione, il rimborso e poi godono di una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi.

E ancora, il rimborso si può chiedere in ogni momento ma gli interessi vengono però riconosciuti solo dopo un determinato periodo. Ad esempio, quelli del 4×4 (buono per investimenti fino a 16 anni) dopo quattro, otto e dodici anni.

Rimborsi buoni fruttiferi cointestati

Sono molte le persone che decidono per svariati motivi di condividere il proprio conto in banca, i risparmi depositati sul libretto postale o i buoni fruttiferi postali. Se uno degli intestatar

i muore, però, che succede? Il superstite ha la possibilità di chiedere il rimborso dell’intera cifra investita o potrà riscuotere solo la sua parte?
Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione che, ripercorrendo i precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità fino all’affermazione del pacifico principio, ha stabilito che vale la clausola “pari facoltà di rimborso”. Significa che il superstite intestatario ha la possibilità di ricevere l’intera cifra presente sul buono fruttifero postale.

In passato, senza una previsione specifica, si credeva fosse applicabile la disciplina relativa ai libretti di risparmio postale. Essa prevede (nel caso di decesso di uno degli intestatari) che il rimborso sia possibile soltanto mediante quiescenza di tutti gli aventi diritto (eredi).

È intervenuta poi la Suprema Corte che ha affermato il principio di diritto con la clausola “pari facoltà di rimborso”. Quindi, nel caso di buoni fruttiferi postali cointestati, ogni cointestatario superstite ha il diritto di ottenere l’intera somma presente sul titolo.

La norma in tema di libretti di risparmio, quindi, non trova applicazione per i buoni fruttiferi postali.

Si ricorda che la clausola “pfr” ovvero pari facoltà di rimborso permette a ciascun intestatario del titolo di utilizzarlo come se fosse il proprio e quindi disponendo liberamente degli importi presenti su di esso.

E se il titolo non reca la clausola pfr?

La maggior parte dei buoni fruttiferi postali ha la clausola “pari facoltà di rimborso”. Per capire se il proprio titolo la possiede è necessario solo controllare con accuratezza il titolo per capire se su di esso compare la sigla “pfr”. Nel caso in cui quest’ultima fosse assente al decesso di uno degli intestatari, il superstite non potrà ottenere il rimborso delle somme senza il consenso degli eredi del defunto che dovranno recarsi alle Poste (insieme al superstite) per la riscossione.

[email protected]