I libretti di risparmio postale ed i buoni fruttiferi postali sono due prodotti emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano. Entrambi, poi, sono collocati sul mercato da Poste Italiane mediante oltre dodicimila sportelli dislocati in tutto il territorio nazionale. Ci si chiede però quando si applica l’imposto di bollo: ecco le info in merito.

L’imposto di bollo: ecco su cosa si applica su libretto postale

L’imposta di bollo sul libretto postale viene applicata sulla giacenza media complessiva.

Quest’ultima si calcola come media dei saldi giornalieri del periodo in cui il libretto è attivo. Essa è di 34,20 euro se la giacenza media complessiva risulta essere superiore ai cinquemila euro. Se inferiore a tale valore allora non viene applicata mentre se l’intestatario del libretto è una persona diversa da quella fisica allora l’imposta è di 100 euro e non vi è alcuna soglia di esenzione.

Si ricorda che al calcolo della giacenza media complessiva concorrono anche i libretti di risparmio postale con la stessa intestazione per cui se essi dovessero superare i cinquemila euro, si dovrà pagare l’imposta di 34,20 euro per ciascun libretto indipendentemente dalla singola giacenza o saldo. Si applica infine al 31 dicembre di ogni anno oppure quando si chiude il rapporto. In quest’ultimo caso ovviamente l’imposta viene determinata in base al numero di giorni in cui il libretto è stato realmente attivo.

Buoni fruttiferi postali: quando si applica l’imposto di bollo

Per quanto riguarda i bfp cartacei emessi prima del 1° 2009, l’imposta di bollo viene calcolata sul valore nominale del singolo titolo. L’imposta si applica soltanto a partire dal 2012, nella misura proporzionale seguente: 0,10% per il 2012, 0,15% per l’anno 2013 e 0,20% per l’anno 2014. Essa si applica al valore nominale di ogni singolo buono fruttifero postale (dal 2012) attivo al 31 dicembre. Inoltre è dovuta nella misura minima di 2 euro per ogni singolo titolo e si applica quando viene chiesto il rimborso.

Per quanto concerne i bfp cartacei e dematerializzati emessi dopo il 2009, l’imposta si calcola sul valore nominale di tutti i titoli siano essi dematerializzati o cartacei con la medesima intestazione se il loro valore di rimborso effettivo al netto degli oneri fiscali supera i cinquemila euro. L’imposta viene applicata soltanto dal 2012 nella misura proporzionale dello 0,10% per il 2012, dello 0,15% per l’anno 2013, dello 0,20% per l’anno 2014 e di un minimo di 34,20 euro per gli anni 2012-2013 e di un massimo di 1.200 euro per il 2012. Essa è dovuta all’atto del rimborso.

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