I buoni fruttiferi postali sono prodotti di investimento emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Quest’ultima è un’istituzione finanziaria controllata per l’83% circa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 16% da varie fondazioni bancarie. Tornando ai buoni, essi sono collocati sul mercato da Poste Italiane e garantiti dallo Stato Italiano. Non hanno poi costi né di gestione e nemmeno di rimborso eccetto gli oneri di natura fiscale. Ci si chiede quindi come è applicata l’imposta di bollo su tali titoli.

Come viene applicata l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali?

Per i titoli cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009, l’imposta di bollo è calcolata sul valore nominale del singolo buono fruttifero postale.

L’aliquota viene infatti applicata soltanto dal 2012, esattamente per tale anno è dello 0,10%, per il 2013 è dello 0,15% mentre dal 2014 è dello 0,20% (minimo di 43,20 euro per il 2012-2013 e massimo 1200 euro per il 2012). Si applica al valore nominale del singolo titolo che dal 2012 è in essere ed è di una misura minima di 2 euro per ogni singolo buono.

I titoli cartacei emessi prima del 1° gennaio 2009 non sono cumulati con altri prodotti finanziari che si hanno. Ad esempio i buoni cartacei emessi dopo il 1° gennaio 2009. Il loro valore, quindi, non si deve considerare ai fini della verifica del limite complessivo di esenzione che è di 5 mila euro. L’imposta si calcola sul valore nominale di tutti i buoni siano essi cartacei o dematerializzati con la stessa intestazione se il valore di rimborso al netto degli oneri fiscali supera la cifra di 5 mila euro.

Viene calcolata al 31 dicembre di ogni anno sul valore di rimborso del patrimonio dei buoni purché esso sia superiore a 5mila euro ed è dovuta all’atto del rimborso del buono. Nel caso in cui al 31 dicembre, il valore di rimborso del patrimonio in buoni sia più basso di 5 mila euro, l’imposta non sarà dovuta.

E dopo il 2009 come funziona l’imposta di bollo sui bfp?

Dal 2009 l’imposta di bollo si calcola sul valore nominale di tutti i bfp cartacei e dematerializzati con la stessa intestazione. Questo sempre se il valore effettivo del rimborso al netto degli oneri di natura fiscale è più alto di 5 mila euro. L’aliquota come già detto è dello 0,10% per il 2012, dello 0,15% per il 2013 e dello 0,20% per il 2014.

Se il valore di rimborso del patrimonio in buoni è superiore a 5 mila euro si calcola al 31 dicembre di ogni anno ed è accantonata in quanto è chiesta all’atto del rimborso del buono. Ovviamente se al 31 dicembre il valore di rimborso è più basso di 5 mila euro, l’imposta non è dovuta. Poste Italiane ricorda infine che se i bfp sono intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, è prevista un’imposta massima uguale a 14 mila euro a partire dal 2014. Prima nel 2013 era di 4500 euro.
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