L’ultimo dell’anno ovvero il 31 dicembre 2020 sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario nuove decisioni in merito alla cessione del quinto e delegazione di pagamento, estinzione anticipata, rimborso oneri, contratti bancari in genere – TAEG ma anche ai buoni fruttiferi postali. Nel dettaglio la parte ricorrente si è rivolta all’Abf perché insoddisfatta del dialogo con l’intermediario nella fase prima del ricorso. Ma vediamo cosa è accaduto e quale è stato il responso del Collegio di Napoli.

Bfp del 1986: perché è stato presentato ricorso all’Abf

Il ricorrente che ha presentato ricorso all’Abf era titolare di un buono fruttifero postale di 2.000.000 di lire trentennale emesso il 23 luglio del 1986 della serie P.

Ha riferito che sul davanti era riportata la dicitura “serie P” mentre dietro una tabella originaria prestampata indicante il rendimento del buono della serie P secondo cinque scaglioni di rendimento. Ha poi comunicato che sempre dietro al buono sulla griglia originaria del rendimento era stato inserito un timbro a secco dal quale si potevano evincere i nuovi rendimenti della serie Q/P (che ha sostituito la P a seguito del DM del 13 giugno 1986) ma con indicazione della fruttuosità soltanto fino al 20° anno. Dietro al titolo non era stata variata né annullata la clausola che regolava i rendimenti del buono nel periodo compreso dal 21° al 30° anno. Il ricorrente ha quindi dichiarato che era certo di riscuotere i rendimenti degli ultimi dieci anni di vita del titolo come indicati in tabella.

Buono fruttifero postale P: la tesi dell’intermediario

L’intermediario ha precisato che il buono in oggetto apparteneva a tutti gli effetti alla serie Q istituita con Decreto Ministeriale  del 13 giugno 1986. La tabella dei rendimenti, poi, allegata al Decreto indicava i redimenti con interesse composto fino al ventesimo anno: esattamente dell’8%, del 9%, del 10,5% e del 12%. E con interesse semplice dal ventunesimo al trentesimo anno: del 12%.

Nel dettaglio era previsto un interesse composto per i primi 20 anni ed un importo bimestrale per ogni bimestre maturato dopo il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione. Era calcolato, poi, in base al tetto massimo raggiunto il ventesimo anno e quindi del 12%.

Per tali ragioni, l’intermediario ha comunicato di aver agito rispettando le disposizioni del decreto di emissione.

Buono postale fruttifero serie Q/P: la decisione

La decisione del Collegio di Napoli numero 21186 del 25 novembre 2020 ha accolto il ricorso presentato in quanto l’intermediario non ha comunicato nulla sul titolo dei rendimenti da applicare dal ventunesimo al trentesimo anno. Proprio per questo il risparmiatore aveva fatto affidamento su quanto riportato sul buono fruttifero postale. Il Collegio di Napoli ha quindi dichiarato l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi.

Negli ultimi tempi si riscontra però un problema ovvero l’inadempienza di Poste Italiane in merito a numerose decisioni. Significa che queste ultime non vengono rispettate per cui il risparmiatore è costretto ad attivare una nuova azione giudiziaria nonostante il parere favorevole dell’Abf. Gli ultimi inadempimenti, ecco il link, sono stati proprio pubblicati di recente esattamente il 4 gennaio scorso.

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