È arrivata il 26 aprile 2021 una nuova decisione dell’Abf in merito a un buono fruttifero postale serie Q/P. Nel dettaglio con il ricorso numero 1030480 del 5 agosto 2020, la parte ricorrente ha contestato l’importo liquidato dall’intermediario per un bfp di 30 anni del valore di 2 milioni di lire. Il titolo era del 1989 su un modulo cartaceo che apparteneva alla serie P che era quella precedente. Su di esso, però, era inserito il nuovo timbro di aggiornamento della serie Q/P sia davanti che dietro.

Il buono postale, però, recava soltanto le variazioni per i primi 20 anni. La parte ricorrente ha chiesto quindi il pagamento della somma ulteriore dovuta. Ciò applicando i rendimenti previsti dalla vecchia serie per gli anni dal 21° al 30°.

Controdeduzioni intermediario su buono fruttifero postale serie Q/P ordinario

L’intermediario ovvero Poste Italiane ha ritenuto il ricorso infondato. Il motivo è che la serie Q/P fu istituita con apposito DM del 13 giugno 1986. Il buono fruttifero postale oggetto del ricorso fu sottoscritto su di un modulo cartaceo che apparteneva ad una serie precedente sul quale fu apposto un timbro. Quest’ultimo indicava la nuova serie ed i rendimenti applicabili fino al ventesimo anno o anche le nuove modalità di capitalizzazione. Per gli anni oggetto della diatriba (dal 21° al 30°) era stato invece applicato un importo fisso bimestrale calcolato in base al tetto massimo raggiunto nel periodo precedente. Per tale buono era quindi il 12% e non il 15% come previsto dall’originaria serie P non più in emissione.

La decisione del Collegio sul bfp Q/P ordinario

Il Collegio di Roma con sentenza numero 5489 del 1 marzo 2021 ha accolto la richiesta del risparmiatore. Dall’analisi è emerso infatti che il buono fruttifero postale era sottoscritto su modulo che apparteneva alla serie P. Su di esso c’era il timbro leggibile con la serie aggiornata Q/P sul davanti e dietro i tassi aggiornati.

Questi ultimi, però, erano fino all’anno ventesimo. Non c’era invece alcuna indicazione per quelli dal 21° al 30° anno. Era presente soltanto la stampigliatura riportante i tassi originari. Per questo il Collegio di Roma ha deciso che l’intermediario dovrà corrispondere alla parte ricorrente gli importi scaturiti nella misura indicata dietro al titolo. Ciò per il periodo successivo alla scadenza del ventesimo anno dall’emissione.
Il problema del momento, però, è che Poste Italiane figura tra gli intermediari inadempienti come comunica l’Arbitro Bancario Finanziario per molte sentenze a favore del risparmiatore. Quando capita ciò, l’unica soluzione è quella di attivare una nuova azione giudiziaria.

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