Il 5 gennaio 2022 sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’Arbitro Bancario Finanziario nuove decisioni anche inerenti ad un buono fruttifero postale della serie P emesso nel 1987. Esattamente il 30 marzo del valore di 5 milioni di lire. Per esso è stato chiesto il rimborso per gli anni dal 21° al 30° come riportato dietro al titolo. Ecco maggiori dettagli in merito.

Buono fruttifero postale serie P del 1987: cosa è successo

Due cointestatari di un buono fruttifero postale della serie P sottoscritto il 30 marzo 1987 di 5 milioni di lire chiedono il rimborso per gli anni dal 21° al 30° come riportato dietro al titolo.

Questo perché dietro di esso era apposto soltanto un timbro correttivo indicante la serie Q/P con i rendimenti fino al 20° anno. Alla scadenza, quindi, l’intermediario ha riconosciuto un rendimento più basso rispetto a quello indicato sulla tabella apposta a tergo dello stesso. In relazione agli ultimi dieci anni.

Poste Italiane ha però comunicato nelle sue controdeduzioni che al momento del rilascio sul buono è stato apposto il timbro Q/P e quello con le relative condizioni. Tale titolo apparteneva a tutti gli effetti alla serie Q e per il rilascio di esso è stato usato il modulo della serie P che ovviamente riportava il tasso di interesse di questa serie. È stato però apposto davanti e dietro il timbro come previsto dal DM decisione numero 24350 del 30 novembre. Sul davanti il timbro recava in modo chiaro ed univoco la serie di appartenenza corretta mentre dietro i nuovi tassi di interesse applicati. Per questo ha chiesto all’Abf il rigetto del ricorso.

Ecco cosa ha deciso l’Abf in merito al buono fruttifero postale serie P

Il Collegio di Bologna ha esaminato con attenzione il buono fruttifero postale oggetto del ricorso. Per esso è stato utilizzato un modulo cartaceo della vecchia serie P sul quale era apposti due timbri. Uno sul davanti con la nuova dicitura Q/P e l’altro dietro che recava la misura dei nuovi tassi.

Il problema riscontrato è sempre lo stesso: è privo delle indicazioni riguardanti gli ultimi dieci anni di vita del titolo. In merito a ciò, è orientamento oramai consolidato dell’Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione n. 5674/2013, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento da parte del cliente. Ciò in merito alla validità dei tassi riportati dietro al buono. E questo affidamento, come affermato nella sentenza numero 13979/2007, deve essere tutelato: per questo si deve applicare alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Con decisione numero 24350 del 30 novembre 2021, quindi, il Collegio ha deciso che la liquidazione di questo buono dovrà avvenire come previsto dal titolo per gli anni dal 21° al 30° anno. Il problema degli ultimi mesi, però, è l’inadempienza di Poste Italiane ovvero il fatto che la società non rispetta le decisioni dell’Abf. Quando ciò si verifica, purtroppo, è necessario agire per vie legali.
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