Il 1° febbraio scorso sul sito ufficiale dell’Abf sono state inserite nuove decisioni riguardanti ricorsi in merito ai buoni fruttiferi postali, cessione del quinto, delegazione di pagamento, estinzione anticipata, rimborso oneri e tanto altro. Nel dettaglio la decisione numero 22924 del 16 dicembre 2020 del Collegio di Napoli riguarda un buono fruttifero postale per il quale la ricorrente ha lamentato il riconoscimento di una somma inferiore alle sue aspettative.

Il buono fruttifero postale serie Q/P

La parte ricorrente il ricorso su indicato ha riferito di essere titolare di un bfp serie Q/P emesso l’11 gennaio 1988.

Al momento del rimborso è stata riconosciuta la somma di 28.914,07 euro mentre per i suoi calcoli (seguendo lo schema riportato dietro al titolo) essa doveva essere di circa 83.991,09 euro. Il possessore del buono ha infatti sottolineato che dal ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno la cifra che doveva essere corrisposta era diversa. Il rimborso effettuato dall’intermediario sembrava riguardare infatti solo i primi venti anni. Avendo ricevuto, quindi, un riscontro negativo al reclamo effettuato, la parte ricorrente ha deciso di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.

Le controdeduzioni dell’intermediario

L’intermediario ha chiesto di rigettare la domanda perché le modalità di emissione dei bfp serie Q erano state stabilite con DM del 13 giugno 1986. Esso prevedeva che fossero utilizzati dei moduli della precedente serie P purché su di essi venissero apposti due timbri. Uno davanti con la dicitura Q/P e l’altro dietro con la misura dei nuovi interessi da corrispondere al sottoscrittore. L’intermediario ha sottolineato inoltre che essendo mutati i quattro “tassi del titolo” di conseguenza erano mutati anche gli importi da corrispondere per gli ultimi dieci anni.

Decisione buono fruttifero postale del Collegio di Napoli

Il Collegio di Napoli con sentenza numero 22924, ecco il link, comunica di aver visionato il buono oggetto della controversia.

Sul fronte di esso era stata apposta in modo corretto la dicitura Q/P come da indicazioni presenti nel DM del 1986. Sul retro mediante timbro, però, era stata indicata soltanto la misura dei nuovi tassi fino al ventesimo anno. La parte ricorrente il ricorso ha contestato proprio l’importo liquidato dall’intermediario per gli anni dal 21° al 30° per l’applicazione dei nuovi criteri senza che tale scaglione fosse stato modificato sul retro del titolo. Il Collegio ha infatti comunicato che dietro al buono compare ancora questa scritta ” Lit …….. per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione“.

Per il Collegio di Napoli si deve quindi confermare il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) per il quale si ritiene che nella parte ricorrente possa essersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità degli interessi riportati dietro al buono fruttifero postale. Questo affidamento deve essere quindi tutelato. Per questo alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riportate sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno. Per gli anni antecedenti il retro del buono reca il timbro sovrapposto all’originale che indica in modo chiarissimo i tassi di interesse dal 1° al 20° anno.

L’inadempienza dell’intermediario

Nell’ultimo periodo nonostante le decisioni favorevoli dell’Arbitro Bancario Finanziario c’è inadempienza dell’intermediario. A questa pagina si troveranno tutti i soggetti inadempienti che non hanno rispettato le decisioni. Il problema è che quando si verifica ciò, il risparmiatore deve nuovamente attivare un’azione giudiziaria.

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