Sono nati nel 1924 i buoni fruttiferi postali e da allora sono diventati gli strumenti di investimento tra i preferiti dagli italiani.

Come tutti sapranno, essi dei prodotti particolarmente adatti alle esigenze dei piccoli investitori che sono attratti dai rendimenti discreti e dalla possibilità di chiedere il rimborso quando si vuole purché entro i termini di prescrizione. Quest’ultima parola fa molta paura ai risparmiatori perché sanno bene che quando si verifica, si perde il diritto a riscuotere non solo il capitale investito ma anche gli interessi nel frattempo maturati.

In molti si chiedono, però, cosa succede se tali titoli si smarriscono: c’è possibilità di interrompere la prescrizione?

Innanzitutto cos’è la prescrizione?

I buoni fruttiferi postali cartacei si prescrivono trascorsi dieci anni dalla relativa scadenza.

Facciamo un esempio: il titolo 3×2, come si evince dal nome, dura 6 anni e dopo 10 anni va in prescrizione per cui dopo 16 anni non si avrà più diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi maturati. Questo è quanto recita l’articolo 8, comma 1, DM del 19 dicembre 2000.

Proprio per questo, Poste Italiane ha emanato una circolare e creato una pagina ad hoc inserendo i numeri di serie dei bfp di prossima prescrizione nel 2023 e nel 2024.

Solitamente la scadenza si verifica sul titolo ma, qualora non ci fosse, basterà consultare, come detto, la pagina ufficiale di Poste o di Cassa Depositi e Prestiti. In alternativa ci si potrà rivolgere presso gli uffici postali o chiamare il numero gratuito 800003322.

Se i buoni fruttiferi postali si smarriscono c’è possibilità di interrompere la prescrizione?

La questione dei buoni fruttiferi postali prescritti è molto dibattuta in quanto è capitato a molti di scoprire di esserne titolari solo molto tempo dopo la sottoscrizione perché regalati da un genitore al minore e poi abbandonati in un cassetto.

Nel caso in cui il buono sia andato perso, ci si chiede da quando scatta esattamente la prescrizione.

Ebbene, la risposta non è semplice in quanto la Legge dice che la prescrizione inizia a partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il problema è che ai fini del decorso non valgono gli impedimenti di fatto ma solo quelli di tipo legale come una condizione sospensiva.

Ciò significa che se si perde il titolo non si ha il diritto di sospensione della prescrizione. Ciò però accade solo nel caso dei titoli cartacei per cui abbiamo più volte suggerito di optare per quelli dematerializzati. Tali titoli sono rappresentati soltanto da una scrittura effettuata su un conto di regolamento che può essere un conto corrente BancoPosta o un libretto di risparmio postale. Per sottoscrivere tale tipologia di buoni, quindi, si deve necessariamente possedere uno di questi strumenti. Inoltre i titoli devono riportare la medesima intestazione del relativo conto di regolamento.

Il bello è che in caso di richiesta a scadenza o anticipata, l’accredito del montante maturato avviene in automatico sul conto di regolamento. Significa che non si potranno mai perdere né la cifra investita e nemmeno gli interessi.

Tornando ai buoni fruttiferi postali cartacei, quindi, lo smarrimento non è ritenuto un valido motivo di impedimento all’esercizio del diritto di rimborso. Si tratta infatti di un ostacolo di fatto e non di diritto anche perché è possibile chiedere un duplicato nel caso il titolo si perda.

Riassumendo

1. Dal 1924 i buoni fruttiferi postali sono tra gli strumenti di investimento preferiti dagli italiani
2. Occhio però alla prescrizione che arriva dopo 10 anni dalla scadenza del titolo. Quando si compie si perde il diritto di riscuotere capitale investito e interessi maturati
3. Lo smarrimento dei bfp non è un evento impeditivo per la prescrizione. Il diritto al rimborso, infatti, può essere esercitato lo stesso ottenendo un duplicato del titolo.

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