I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di investimento finanziario di Poste Italiane. Essi sono sicuri in quanto emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono garantiti dallo Stato e possono essere sottoscritti e rimborsati in qualsiasi ufficio postale del nostro paese. Ci si chiede però come viene applicata l’imposta di bollo su di essi. Ecco le info in merito.

Imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali

L’imposta di bollo sui bfp di Poste Italiane viene determinata il 31 dicembre di ogni anno.

Sono però esenti da tale imposta i buoni di valore di rimborso che complessivamente  non superano i 5.000 euro. Inoltre, ai fini dell’esenzione da imposta di bollo, sono considerati unitariamente  tutti i buoni con la stessa intestazione esclusi quelli emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009. Le aliquote sulle quali si calcola l’imposta di bollo sono fissate nella misura dell’1 per mille annuo per l’anno 2012, dell’1,5 per mille annuo per l’anno 2013 e infine del 2 per mille dall’anno 2014 in poi.

E’ importante sapere che per calcolare l’imposta di bollo, il valore a cui si fa riferimento è quello nominale in essere. Si dovrà però considerare che la soglia di esenzione di cinquemila euro verrà calcolata sul valore di rimborso dei bfp al 31 dicembre.

Bfp e le info sull’imposta di bollo

Qualora si abbiano due buoni fruttiferi postali dematerializzati del valore ciascuno di 3000 euro che scadranno in momenti diversi, il calcolo dell’imposta avverrà con riferimento al valore nominale complessivo dei titoli e accantonata per ogni anno.

Alla scadenza di ciascun titolo e dell’annotazione dell’importo sul conto corrente postale o libretto (che rappresentano il conto di regolamento), l’imposta di bollo  verrà applicata in maniera proporzionale per ciascuno dei buoni e detratta dall’importo che dovrà essere rimborsato. Infine, per i bfp cartacei emessi prima del 2009 non si considera il cumulo con altri prodotti emessi dalla Cassa Depositi e prestiti eventualmente detenuti dal risparmiatore.