Nel caso vi sia il decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali che recano la clausola “pfr” ovvero con pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario può ricevere il rimborso di tutta la cifra. Questo è quanto comunica la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 4280 del 10 febbraio 2022. Ecco maggiori dettagli in merito.

Nuova sentenza Cassazione su buoni fruttiferi postali con clausola “pfr”

In una delle sue ultime sentenze, la Corte di Cassazione comunica che se il buono fruttifero postale ha la clausola pfr ovvero pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite può ricevere l’intera somma.

Questo significa che a tali titoli non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio. Per questi ultimi, infatti, c’è una postula nella quale si comunica che il rimborso del capitale potrà avvenire soltanto in presenza di tutti gli aventi diritto.
Per quanto riguarda invece i buoni fruttiferi postali cointestati non si applica tale disciplina per cui essi devono essere pagati a vista. Ogni cointestatario, infatti, può ricevere il rimborso del capitale presente senza alcuna limitazione. Questo perché si verifica un’obbligazione solidale dal lato attivo tra i cointestatari per cui il concreditore superstite deve ricevere l’intero importo del titolo da Poste Italiane. Si ricorda che è quest’ultima che colloca sul mercato i buoni fruttiferi postali che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Per chi non lo sapesse, Cdp è una SPA controllata dallo Stato Italiano e nata nel 1850. È controllata esattamente per circa l’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 16% circa da diverse fondazioni bancarie. Opera inoltre nel sistema economico italiano soprattutto come una banca di Stato.
Tornando all’ultima sentenza della Cassazione, c’è anche quella numero 24639 del 2021 che comunica lo stesso diritto. Ovvero che quando c’è la clausola pfr, ogni cointestatario superstite può chiedere il rimborso integrale del buono.
In quella sede, poi, è stato anche affermato che non si applica l’articolo 187 per il quale è necessaria la quietanza di tutti glia venti diritto. Questo perché i titoli circolano “a vista” e sono diversi dai libretti di risparmio. Proprio per questo non si può applicare la medesima disciplina.
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