Il Decreto Energia (dl 130/2021, art. 2, c. 1) prevede la riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas, per contenere il deciso rialzo dei prezzi che colpirà famiglie e aziende. Le aliquote Iva per la somministrazione del gas metano per usi civili è definita a partire da determinati scaglioni di consumo: fino a 480 metri cubi all’anno, l’Iva è normalmente al 10%, oltre tale limite sale al 22%. Per quanto concerne gli usi industriali, invece, i consumi sono assoggettati al 22%, tranne alcune eccezioni, quali le imprese manifatturiere (comprese quelle poligrafiche ed editoriali), agricole ed estrattive, che pagano un’Iva al 10%.


Per chi è prevista allora la riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas? Quanto durerà il beneficio? I chiarimenti sono arrivati dalla circolare applicativa n. 17 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Ecco chi risparmia con l’Iva al 5% per le bollette del gas

Il requisito per accedere all’agevolazione sull’Iva riguarda la destinazione d’uso del gas metano e quindi potranno risparmiare: coloro che l’utilizzano per usi civili ordinariamente assoggettati all’Iva al 10% (entro i 480 metri cubi annui). E quelli che l’utilizzano per usi civili e industriali e sono ordinariamente assoggettati all’Iva al 22%.

Ma cosa si intende per ‘usi civili’? Secondo quanto si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, rientrano anche “gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”.

Quali sono invece gli ‘usi industriali’ ammissibili?

1. Le attività industriali che producono beni e servizi e in generale le attività artigianali ed agricole.
2. Il settore della distribuzione commerciale.
3. Il settore alberghiero.
4. Gli esercizi di ristorazione.


5. Gli impianti sportivi per attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro.
6. Il cosiddetto ‘teleriscaldamento’ alimentato da impianti di cogenerazione (il riferimento normativo è la legge 10/1991, articolo 11, comma 2, lettera b).
7. Le attività ricettive per l’assistenza di disabili, orfani, anziani e indigenti.
Ad essere esclusi dalle agevolazioni sulla bolletta del gas sono tutte le attività che impiegano gas naturale per autotrazione e produrre energia elettrica.
Quanto durerà l’agevolazione sulle bollette del gas con Iva al 5%?
Secondo quanto previsto dal Decreto Energia la riduzione dell’Iva si avrà esclusivamente per l’ultimo trimestre, dunque da ottobre a dicembre 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, gli scaglioni torneranno, sulla base dei consumi, al 10% e al 22%.
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