Le ultime decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito ai buoni fruttiferi postali sono state pubblicate lo scorso 23 giugno 2020. L’ultima sentenza del Collegio di Bari del 21 aprile 2020, ecco il link, riguarda una risparmiatrice in possesso di un buono sottoscritto in data 30 dicembre 2020 che riportava sul retro il “foglio informativo” con l’indicazione della serie di appartenenza A1.

La risparmiatrice ha comunicato di essersi recata a marzo 2019 insieme alla sorella che aveva un buono identico (sottoscritto il 20 gennaio 2001) presso uno sportello dell’intermediario per ottenere il rimborso che però  è stato negato.

L’intermediario ha infatti comunicato alla risparmiatrice che quella tipologia di buono non poteva essere rimborsata per prescrizione in quanto era un titolo della tipologia “a termine”.

Ecco dunque i dettagli della vicenda e qual è stata la sentenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Buono non rimborsato per avvenuta prescrizione

L’ultima vicenda analizzata dall’ABF riguarda una risparmiatrice che aveva sottoscritto un buono postale in data 30 dicembre 2020 che sul retro riportava il “foglio informativo” con l’indicazione della serie di appartenenza  A1. Si era quindi recata presso uno sportello dell’intermediario per il rimborso che quest’ultimo non ha voluto erogare per avvenuta prescrizione. Quel tipo di titolo, infatti, secondo l’intermediario, sarebbe stato della tipologia “a termine”. Questo secondo quanto risultava dal timbro che però era quasi illeggibile e nonostante dietro il bfp vi fosse una serie e delle scadenze che non erano congruenti con il timbro.

La risparmiatrice ha quindi insieme alla sorella presentato reclamo. È successo però che, mentre per la sorella l’esito è stato positivo e quindi è riuscita ad ottenere un nuovo buono ordinario in sostituzione di quello prescritto, per lei non c’è stato nulla da fare.

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Le motivazioni dell’intermediario

L’intermediario in merito al ricorso presentato ha comunicato che il buono contestato apparteneva alla serie AA1 istituita con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2000 e che tale titolo doveva essere liquidato in linea capitale ed interessi alla fine del sesto anno successivo a quello di sottoscrizione.

Ha specificato poi che la richiesta di rimborso era stata effettuata oltre tale termine avvenuto il 20 gennaio 2017 e quindi oltre i termini di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del D.M. per cui il buono si doveva considerare prescritto. Ha poi mostrato la copia dove risultava “la tipologia di appartenenza a termine” e anche per questo ha chiesto all’Abf di rigettare il ricorso.

La replica della risparmiatrice

La risparmiatrice in replica alle motivazioni dell’intermediario ha evidenziato che nello stesso periodo di emissione del suo buono erano stati collocati sul mercato anche quelli ordinari della serie A1 come da tabella allegata dallo stesso intermediario. Proprio per questo non aveva ritenuto di doversi informare della scadenza del titolo. Inoltre la risparmiatrice ha comunicato che il fatto che alla sorella sia stato rilasciato il duplicato di un titolo identico al suo è ” evidente ammissione di errore o quantomeno mancata chiarezza“.

La decisione del Collegio

Il Collegio di Bari ha esaminato a fondo la documentazione prodotta dalla quale è emerso che il buono fruttifero postale in esame recava sul retro la data di emissione 30 dicembre 2000 e la dicitura “a termine”. Era apposta però anche a penna l’indicazione della serie di appartenenza A1 ordinaria. Il titolo, poi, riportava le condizioni riguardanti gli interessi della serie A1 e d anche quelli della serie AA1. Dai timbri apposti, infine, non emergeva nessuna indicazione sulla serie.

Il Collegio ha quindi deciso che, viste le indicazioni contraddittorie rivenienti dal contenuto del modulo a stampa, si deve riconoscere prevalenza al contenuto aggiunto a penna e questo rispetto al principio generale che si ricava dall’articolo 1342 c.

c. Per tali ragioni il buono oggetto della diatriba deve essere considerato della serie A1 per cui la scadenza avverrà in data 31 dicembre 2021. L’intermediario, inoltre, dovrà fornire alla risparmiatrice un duplicato recante scadenza al 31 dicembre 2021.

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