Saranno al massimo quattro i tentativi di asta immobiliare: alla quarta andata deserta il bene invenduto torna nella disponibilità del debitore. E’ una novità del processo civile contenuta nel Testo Unico sul Pct che potrebbe rivoluzionare il mondo dei pignoramenti immobiliari. La fissazione di una durata massima delle procedure di esecuzioni immobiliari sarebbe una tutela importante per i debitori. Più nello specifico, dopo i primi tre casi di asta deserta, si passa al tentativo di vendita a prezzo libero (nel frattempo il giudice, a meno che non si tratti di prima casa, avrà disposto la liberazione immediata della casa da parte del debitore, per evitare che sia questa presenza a scoraggiare potenziali acquirenti).

Se la quarta asta non dà frutti, la procedura di pignoramento viene chiusa anticipatamente. Il proseguimento della procedura di esecuzione dopo la quarta asta deserta può essere considerato abuso di diritto. Che cosa cambia rispetto all’estinzione anticipata in caso di asta deserta prevista in passato?

Ecco le più importanti differenze:

  • la chiusura del pignoramento dell’immobile non è una facoltà a discrezione del giudice, ma diviene un vero e proprio obbligo;
  • il numero di aste massimo viene fissato a quattro;
  • l’unica condizione alla chiusura anticipata della procedura è proprio il numero massimo di aste (mentre prima era subordinata al momento in cui “non risulti più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura”)