Riscossione coatta dei tributi locali: dal 2020 i comuni possono prelevare dal vostro conto corrente

Ebbene si, approvata in Legge di Bilancio la norma che consentirà agli enti locali di pignorare il conto corrente dei cittadini. E non è finita qui.
5 anni fa
1 minuto di lettura

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, gli enti locali, quali comuni, province, città metropolitane ecc. potranno riscuotere i tributi locali attraverso pignoramento diretto dai conti correnti dei cittadini inadempienti.

In pratica, l’istituto del cosiddetto “accertamento esecutivo” verrà esteso anche ai tributi locali, multe comprese. Un’arma in più (decisamente di grossa portata) nelle mani di tutti gli amministratori locali.

Attraverso questo strumento, in pratica, decorsi 60 giorni dalla notifica di accertamento, gli enti locali potranno procedere al pignoramento delle somme dovute, direttamente dal conto corrente del contribuente.

Accertamento esecutivo: come funziona

Lo strumento dell’accertamento esecutivo è già da tempo utilizzato per le imposte statali. Come già detto, esso permette di procedere, decorso un certo periodo di tempo dalla notifica dell’accertamento stesso, all’esecuzione coatta dello stesso.

Ad essere più tecnici, esso consente di notificare un atto di accertamento con i requisiti di titolo esecutivo. L’amministrazione finanziaria, in questo modo, non dove ricorrere alla successiva cartella di pagamento o all’ingiunzione.

Ai sensi dell’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagare le somme indicate o, nel caso in cui si decida di ricorrere in commissione tributaria, di un terzo di esse.

I termini dell’accertamento

Gli avvisi di accertamento devono obbligatoriamente riportare l’avvertimento che la riscossione sarà affidata agli agenti della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Qualora il contribuente abbia proposto ricorso, l’esecuzione forzata viene sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento.

Con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, questa sospensione di 180 giorni viene meno.

La Commissione ha previsto la riduzione del termine a 120 giorni, nel caso in cui il riscossore coincida con il soggetto che ha emesso l’accertamento.

Infine, nel caso in cui vi sia un fondato timore circa la possibilità di riscuotere le somme dovute, l’amministrazione finanziaria potrebbe procedere con l’immediata aggressione del patrimonio del debitore.

Possibilità di dilazionare il pagamento

Da segnalare il fatto che la normativa in questione prevede la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili.

Questo beneficio potrebbe automaticamente decadere se, nell’arco di sei mesi, non vengono pagate 2 mensilità, anche non consecutive. In tal caso, l’ente procederà alla riscossione in un’unica soluzione dell’importo residuo.

Leggi anche: “Lettere di accertamento e ispezioni: controlli sui professionisti in due fasi”.

Lascia un commento

Your email address will not be published.