Ricorso Cartella di pagamento: ecco come fare

Come difendersi da un atto giudiziario che si ritiene infondato. Tutte le cose necessarie per il ricorso.
13 anni fa
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Un evento che naturalmente non auguriamo a nessuno, ma che comunque potrebbe capitare, è la notifica di una cartella di pagamento, ossia  il ricevimento di un atto giudiziario (in genere notificato tramite una busta di colore verde) il quale legittima il fisco a pretendere delle somme da un contribuente. In particolare tali atti, chiamati accertamenti o avvisi di liquidazione, sono delle comunicazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, in relazione al pagamento di una determinata imposta ( Ires, Registro, Ire ) e molto spesso anche di una sanzione oltre agli interessi dovuti a partire dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.

Ad esempio se registriamo un contratto di locazione di un’ immobile,  se compriamo una casa o anche solo se dichiariamo i redditi percepiti nell’anno, possiamo effettuare degli errori che successivamente vengono ripresi dall’Agenzia delle Entrate, e nel caso il pagamento non fosse avvenuto in modo corretto sarà proprio l’atto giudiziario ad intimarci il pagamento dovuto.

Come fare ricorso ad una cartella di pagamento

In caso di ricezione di uno di questi atti i contribuenti possono scegliere di pagare in maniera diretta oppure attraverso altri istituti (come ad esempio l’ accertamento con adesione) oppure proporre un ricorso attraverso la via giudiziale, qualora ritengano che detti atti siano infondati e che la pretesa da parte dell’amministrazione finanziaria non sia legittima. In sostanza facciamo un ricorso al giudice tributario quando secondo noi l’Agenzia delle Entrate ha sbagliato ad inviare l’atto che ci richiede di versare l’imposta dovuta. Un caso di questi potrebbe essere ad esempio la richiesta di pagare un’imposta che noi abbiamo effettivamente versato ( ad esempio la comunicazione del pagamento non è stata fatta all’ agenzia delle entrate), oppure potrebbe anche darsi che l’interpretazione di una norma sia errata da parte del fisco italiano ed il giudice, sentite le motivazioni del contribuente, potrebbe decidere quindi di annullare l’avviso.

Naturalmente il ricorso segue alcune procedure che devono essere perfettamente messe in atto, e queste procedure sono contenute nei D. Lgs 545/92 e D. Lgs 546/92, decreti che regolano il “processo tributario”.

I gradi della Giurisdizione tributaria

Iniziamo chiarendo da subito quali siano gli organi e quindi i gradi della giurisdizione tributaria. • 1° Grado- Le commissioni tributarie provinciali aventi sede in ogni capoluogo di provincia; • 2° Grado – Le commissioni tributarie regionali ( o d’ appello) aventi sede in ogni capoluogo di regione; • 3° Grado – La Corte di Cassazione, dove è prevista una particolare sezione che si occupa di giurisdizione tributaria.

Ricorso commisssione tributaria

La competenza delle commissioni tributarie è riferita sia alla materia oggetto di giurisdizione che all’ambito territoriale su cui le commissioni hanno giurisdizione. La competenza su base territoriale dipende quindi dall’ ubicazione dell’ Agenzia delle Entrate ( o uffici del demanio o delle dogane) che ha emesso l’ atto amministrativo mentre per la competenza per oggetto occorre vedere quale materia tratta l’atto amministrativo che si è ricevuto. In breve appartengono alla giurisdizione tributaria (materia delle commissioni): • Tutte le controversie riguardanti i tributi in ogni genere e specie, compresi il canone per l’occupazione delle aree pubbliche , il canone per lo scarico delle acque reflue, imposta pubblica sulle affissioni, imposta comunale sulla pubblicità. • Liti in materia catastale, di estimo le sanzioni amministrative ed interessi. In base all’ art. 12 del D. Lgs 546/92 è prevista l’ assistenza tecnica è previsto un’ obbligo per le parti che ricorrono in sede giudiziale. In pratica , ad eccezioni delle liti più piccole, i contribuenti che ricorrono in giudizio devono farsi assistere, e/o rappresentare, da un difensore abilitato. E’ prevista un’ assistenza gratuita per i meno abbienti, mentre chi non rientra in tale categoria ha l’ obbligo di remunerare il professionista che presta assistenza.

Distinguiamo difensori abilitati con competenze generali ( come i commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro, impiegati diretti dell’ agenzia ed ufficiali della guardi di finanza dopo oltre 20 anno di servizio ) e difensori con competenze limitate. Questi ultimi possono assistere il contribuente solo per alcune materie ( ad esempio ingeneri , architetti , periti edili per controversie di estimo, periti agrari, agronomi, per materie connesse alla loro attività, ecc.). RICORSO – Il ricorso deve essere proposto se si riceve uno dei seguenti atti: • Avviso di accertamento del tributo; • Avviso di liquidazione del tributo; • Ruolo o cartella di pagamento; • Diniego o revoca di agevolazioni. Il ricorso deve essere scritto su carta in marca da bollo ( da € 14,62) e deve contenere delle indicazioni essenziali , pena la non ammissibilità del ricorso da parte della commissione provinciale.

I dati obbligatori per il ricorso

I dati obbligatori per il ricorso da indicare sono: • Commissione tributaria provinciale a cui si fa ricorso; • I dati anagrafici del ricorrente; • Gli estremi dell’ atto per il quale si fa ricorso e l’ ufficio dell’ agenzia delle entrate ( o dogane ) a cui si fa ricorso; • I motivi per il quale secondo il contribuente l’ atto dovrebbe essere annullato; • La firma del difensore abilitato con indicazione del relativo incarico. Quando il ricorso è stato scritto occorre notificarlo ( e cioè portarlo a conoscenza ) dell’altra parte. Questa può essere fatta o attraverso una consegna diretta del plico contenente il ricorso ( in tal caso occorre che chi riceve il plico rilasci una ricevuta a chi ha consegnato il ricorso) oppure con spedizione del plico senza busta con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso deve comunque essere notificato entro 60 giorni da quando il ricorrente ha ricevuto l’ atto da parte dell’ amministrazione finanziaria. Fatta la proposizione del ricorso occorre obbligatoriamente che le parti si costituiscano in giudizio. Tale procedura si attua attraverso il deposito o la spedizione alla segreteria della commissione giudiziale, di vari documenti entro un tempo massimo di 30 giorni che decorrono da quando il ricorso è stato proposto ( e cioè da quando si è notificato all’ altra parte).

I documenti da depositare in segreteria sono : – Ricorso in originale ; – Fotocopia dell’ atto per il quale si fa ricorso; – Ulteriore documentazione utile per il dibattito del ricorso. L’ altra parte se ritiene necessario potrà proporre una controdeduzione entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. Quando il ricorso è completo il giudice, acquisita la documentazione , valuta in via preliminare se vi siano cause di manifesta inammissibilità del ricorso ( ad esempio quando manca la sottoscrizione, o non vi sono gli elementi fondamentali del ricorso).

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