Entro martedì 5 agosto dovrà essere pagata la prima rata della riammissione alla rottamazione-quater.
Infatti, la scadenza ordinaria è fissata al 31 luglio ma anche per la riammissione si applicano gli ordinari 5 giorni di tolleranza.
Proprio sulla scadenza della prima rata è arrivato un interessante quesito da parte di un nostro lettore.
“Buongiorno, ho aderito alla riammissione alla pace fiscale come da disposizioni del DL 202/2024, DL Milleproroghe. Il prossimo 5 agosto scadrà la prima rata. A tal proposito, siccome sono a conoscenza degli effetti positivi sui rimborsi fiscali legati alla pace fiscale, mi chiedevo, siccome ho appena presentato il 730, se per accelerare il rimborso ed evitare il blocco in presenza di debiti iscritti a ruolo, mi conveniva già effettuare il pagamento prima della scadenza.”
La riammissione alla rottamazione-quater
Prima di entrare nello specifico del quesito del nostro lettore, è opportuno fare una ricostruzione della chance di riammissione alla rottamazione-quater.
La riammissione alla rottamazione-quater, introdotta con il Decreto Milleproroghe (DL 202/2024, art. 3-bis), consente ai contribuenti che erano decaduti dalla precedente definizione agevolata di essere riammessi ai benefici fiscali persi.
L’opportunità è stata offerta a coloro che non hanno rispettato, alla data del 31 dicembre 2024, le scadenze originariamente previste per il pagamento delle rate della rottamazione-quater.
La norma prevede che i contribuenti riammessi possano regolarizzare la propria posizione versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, oltre a spese esecutive e di notifica, senza pagare interessi di mora, sanzioni o aggio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato direttamente ai contribuenti ammessi l’importo complessivo dovuto e il relativo piano di pagamento. La comunicazione delle somme dovute è stata inviata entro lo scorso 30 giugno.
Il contribuente ha la possibilità di versare la somma in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure tramite una rateizzazione. Fino a un numero massimo di dieci rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Riammissione rottamazione. Perchè è meglio pagare subito
Per rispondere alla domanda del nostro lettore è necessario riprendere gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater.
Nelle recenti FAQ sulla riammissione alla pace fiscale, l’ADER ha ribadito che in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nella pace fiscale:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
- inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La questione dei rimborsi fiscali
Visto il richiamo all’art-28-ter, c’è da dire che in base a tale norma l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso d’imposta anche da 730, verifica l’esistenza di eventuali debiti iscritti a ruolo a carico del contribuente.
A oggi, l’Agenzia delle Entrate blocca i rimborsi fiscali, anche da modello 730:
sopra la soglia di 60 euro se il contribuente ha cartelle esattoriali scadute o avvisi di pagamento che superano i 1.500 euro.
La riforma della riscossione stabilisce che il blocco dovrebbe attivarsi solo per rimborsi superiori a 500 euro. Tuttavia manca ancora il decreto attuativo della riforma. Ecco perchè sono in vigore ancora i vecchi limiti.
A ogni modo, la sola presentazione dell’istanza di riammissione entro lo scorso 30 aprile permette di superare la verifica sulla presenza di debiti iscritti a ruolo e poi oggetto di riammissione.
Dunque, anche se il contribuente risulta avere debiti a ruolo, potrà ricevere il rimborso da 730 per intero, in quanto la riammissione esclude i debiti oggetto di istanza dalla verifica 28-ter.
Per avere questi effetti positivi basta l’istanza; dunque il contribuente potrà effettuare il pagamento della prima rata entro il prossimo 5 agosto senza che ai fini dei rimborsi fiscali sia necessario anticipare i pagamenti.
Riassumendo
- Base normativa: la riammissione alla rottamazione-quater è stata introdotta dall’articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024), convertito nella Legge n. 15/2025.
- Destinatari della riammissione: riguarda i contribuenti decaduti per mancato pagamento, totale o parziale, delle rate originariamente previste dalla rottamazione-quater alla data del 31 dicembre 2024.
- Importi da versare: è richiesto esclusivamente il pagamento del capitale residuo, delle spese esecutive e di notifica, senza applicazione di interessi di mora, sanzioni o aggio.
- Scadenze dei pagamenti: la prima rata scade ordinariamente il 31 luglio 2025, con tolleranza di 5 giorni (5 agosto 2025). Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in massimo dieci rate: le prime due il 31 luglio e 30 novembre 2025;. Le successive otto il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Effetti positivi immediati e rimborsi fiscali: la sola domanda di riammissione presentata entro il 30 aprile 2025, consente al contribuente di ricevere integralmente e rapidamente i rimborsi fiscali (inclusi quelli derivanti dal modello 730), escludendo i debiti oggetto di riammissione dalla verifica prevista dall’art. 28-ter del DPR n.
602/1973. Non è pertanto necessario anticipare il pagamento delle rate per ottenere tali effetti positivi sui rimborsi.