La riammissione alla “rottamazione-quater” introdotta dall’art. 3-bis D.L. 202/2024 non salva il concordato preventivo biennale (CPB).
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 176/2025: se il contribuente decade dalla definizione agevolata e, di conseguenza, si ritrova con debiti tributari definitivi superiori a 5 000 euro, il CPB per il biennio 2024-2025 cessa di produrre effetti.
La successiva riammissione alla rottamazione può sanare le sanzioni e gli interessi, ma non rimuove la causa che ha fatto cadere il concordato.
La riammissione alla rottamazione-quater
Il decreto “Milleproroghe 2024” (art. 3-bis, DL 202/2024 convertito in L. 15/2025) ha riaperto – una sola volta – i termini della definizione agevolata delle cartelle, offrendo ai contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater la possibilità di rientrare in gioco.
Potevano presentare istanza esclusivamente on-line sul portale ADER i soggetti che:
- avevano già aderito alla sanatoria 2023;
- sono risultati inadempienti (omesso, insufficiente o tardivo versamento oltre i 5 giorni di tolleranza) per rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- chiedevano di sanare solo i debiti già inclusi nella domanda originaria – non era consentito aggiungerne di nuovi.
L’istanza scadeva il 30 aprile 2025: in assenza di proroghe, oltre tale data la strada per la ripresa della pace fiscale è chiusa.
Il contribuente doveva scegliere tra:
- saldo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- rateazione fino a 10 scadenze: prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, poi le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Su tutte le somme dovute si applica un interesse fisso del 2 % annuo decorrenza 1 novembre 2023.
Effetti della riammissione alla rottamazione-quater
L’invio della domanda produce immediatamente alcuni effetti protettivi: l’Agente della riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive e sospende quelle in corso (salvo aste già eseguite); il contribuente, inoltre, non è considerato inadempiente né per i rimborsi 730 né ai fini del rilascio del DURC – un vantaggio essenziale per chi lavora con la Pubblica Amministrazione.
Restano però in vigore eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti; questi verranno cancellati solo dopo il pagamento integrale di quanto dovuto.
Attenzione però: la definizione decade di nuovo se si omette, paga in ritardo (oltre 5 giorni) o versa meno anche di una sola rata, e tutti gli importi versati saranno trattati come acconto sul debito residuo, riattivando sanzioni e interessi ordinari
In sintesi, la riammissione è un’opportunità unica per chi è caduto in mora, ma richiede disciplina: scadenze serrate, rispetto dei nuovi piani e consapevolezza che un’altra deroga, al momento, non è prevista.
Riammissione alla rottamazione-quater. Nessun effetto sul CPB
La risposta n. 176/2025 sul rapporto tra pace fiscale e CPB prende le mosse da un caso pratico: una società aveva aderito al concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024-2025, avendo i requisiti richiesti dall’art. 10 del d.lgs. 13/2024 (assenza di debiti definitivi ≥ 5 000 € oppure debiti in corso di regolare rateazione).
Il quadro si complica nel 2024.
La stessa società decade dalla rottamazione-quater perché paga una rata oltre il margine di tolleranza di cinque giorni.
In quel preciso istante la protezione offerta dal piano di rateazione si spezza: il debito torna “scaduto e definitivo” e supera la soglia dei 5 000 €.
Il d.lgs. 13/2024 prevede due momenti-chiave:
- l’accesso al CPB (art. 10, co. 2);
- la permanenza nel “regime” (art. 22)
Se, al momento dell’accesso, esistono debiti “scoperti”, il contribuente non può nemmeno accettare la proposta di concordato; se invece i debiti emergono dopo l’accettazione (ad esempio, per decadenza da una rateazione), il concordato cessa di produrre effetti per entrambi gli anni coperti.
In pratica, la decadenza “in corsa” non congela il CPB per il solo anno successivo: lo annulla retroattivamente su tutto il biennio.
La riammissione alla pace fiscale e il CPB
Che cosa cambia la nuova “riammissione” prevista dall’art. 3-bis del D.L. 202/2024?
Molto meno di quanto sperano i contribuenti. Il legislatore consente di rientrare nella rottamazione-quater per i debiti già dichiarati, ma non estende affatto questo beneficio al CPB.
La ratio è chiara: il concordato premia la continuità del comportamento fiscale virtuoso; se tale continuità si interrompe, non basta riattivare la rottamazione per ripristinarla.
Consequenzialmente, chi rientra nella definizione agevolata potrà godere di nuovo degli sconti su sanzioni e interessi, ma dovrà abbandonare il CPB.
Si ponga attenzione al fatto che in ipotesi di decadenza dal CPB il contribuente dovrà versare le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
In sintesi, l’Agenzia ribadisce che il CPB è un accordo rigido: una volta violato, non può essere “salvato” a posteriori, neppure con la riammissione alla rottamazione-quater.
Si ricorda infine che il DL correttivo ha modificato in diversi punti il CPB.
Riassumendo
- Decadenza fatale per il CPB – Se la rottamazione-quater salta e restano debiti tributari definitivi > 5.000 €, il concordato preventivo biennale 2024-2025 cessa di produrre effetti.
- Riapertura “una tantum” – L’art. 3-bis DL 202/2024 (L. 15/2025) consente di rientrare nella rottamazione solo per i carichi già dichiarati, senza aggiungerne di nuovi.
- Effetti limitati – La riammissione ripristina sconti su sanzioni/interessi e blocca nuove azioni esecutive, ma non rimuove la causa ostativa che ha fatto cadere il CPB.
- Norme rigide del DLgs 13/2024 – L’art. 10 impedisce l’accesso al concordato con debiti “scoperti”; l’art. 22 annulla tutto il biennio se i debiti emergono dopo l’accettazione.
- Nuovo concordato solo a debiti azzerati – Per ripresentare domanda in futuro occorre estinguere o validamente rateizzare i ruoli; intanto si versano le imposte ordinarie eventualmente superiori a quelle concordate.