Il regime forfettario resta una delle formule fiscali più usate, laddove si hanno i requisiti, da professionisti, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che cercano regole più semplici per dichiarare i redditi e versare le imposte.
Il punto centrale è l’imposta sostitutiva: un prelievo unico che prende il posto di IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. L’aliquota ordinaria è pari al 15%, mentre scende al 5% per le nuove attività, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge stessa. La base imponibile non viene calcolata sottraendo tutti i costi reali, ma applicando coefficienti stabiliti in modo standardizzato in base all’attività svolta.
Con riferimento all’imposta dovuta, per il 2026 occorre considerare anche la proroga introdotta dal Decreto Legge n.
89/2026.
Regime forfettario, come funziona l’imposta sostitutiva
Nel sistema agevolato, l’imposta dovuta non segue le regole ordinarie previste per la tassazione IRPEF. Il contribuente applica una percentuale fissa al reddito imponibile determinato secondo parametri già fissati. Questa imposta prende il nome di sostitutiva perché ingloba più tributi che, nel sistema ordinario, sarebbero calcolati separatamente.
Il meccanismo permette una gestione più lineare, ma non elimina gli obblighi di pagamento. Anche chi aderisce al regime forfettario deve rispettare il calendario fiscale, versare il saldo dell’anno precedente e gli acconti dell’anno in corso. Il saldo riguarda quanto dovuto per il periodo d’imposta 2025, mentre gli acconti servono ad anticipare l’imposta riferita al 2026.
In assenza di proroghe, la prima data ordinaria da segnare sarebbe il 30 giugno 2026 (ovvero 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%), termine ordinario per il saldo 2025 e per il primo acconto 2026. La seconda scadenza è il 30 novembre 2026, dedicata al secondo acconto o, nei casi previsti, all’acconto unico.
Le nuove date fissate dal Decreto Legge n. 89/2026
Il Decreto Legge n. 89/2026 ha modificato il calendario dei versamenti per i soggetti ISA, estendendo il beneficio anche ai contribuenti che applicano il sistema forfettario. Di conseguenza, la data del 30 giugno non rappresenta più il termine effettivo da considerare per il saldo 2025 e per il primo acconto 2026.
La nuova scadenza è fissata al 20 luglio 2026. È possibile, però, arrivare al 20 agosto 2026 applicando una maggiorazione dello 0,80% sulle somme dovute. Questo slittamento offre più tempo per organizzare la liquidità e riduce il rischio di pagamenti tardivi.
Resta, invece, confermata la scadenza del 30 novembre 2026 per il secondo acconto o per l’acconto unico. Questa data non rientra nella stessa flessibilità prevista per il primo versamento annuale e deve quindi essere rispettata con particolare attenzione.
Prima dell’intervento del decreto, la normativa ordinaria consentiva già un rinvio di 30 giorni rispetto al 30 giugno, con maggiorazione dello 0,40%, portando il termine al 30 luglio 2026. La proroga speciale del 2026 ha però ridefinito il quadro, spostando più avanti il termine principale e raddoppiando la maggiorazione.
Pagamento con modello F24 e codici da usare
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire con modello F24, attraverso i canali telematici dell’Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel). Non basta indicare l’importo: è necessario utilizzare il codice tributo corretto, perché da questo dipende l’abbinamento del pagamento alla giusta voce fiscale.
Il codice 1790 va utilizzato per il primo acconto dell’anno in corso. Il codice 1791 serve per il secondo acconto oppure per l’acconto unico. Il codice 1792 riguarda, invece, il saldo.
Un errore nella compilazione dell’F24 può creare problemi amministrativi, richieste di correzione o possibili contestazioni. Per questo motivo, la corretta indicazione del codice tributo è un passaggio essenziale, soprattutto quando nello stesso modello vengono inseriti più importi o più scadenze.
Rate e interessi per chi applica il regime forfettario
Il regime forfettario consente, come avviene per altri contribuenti, di rateizzare alcune somme. La rateizzazione riguarda il saldo e il primo acconto. Non può, invece, essere diviso in più pagamenti il secondo o unico acconto.
La scelta è flessibile: si può rateizzare solo il saldo, solo il primo acconto oppure entrambi. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese, con possibilità di arrivare al massimo fino a dicembre 2026.
Quando la prima rata viene pagata il 20 agosto, l’importo da dividere deve prima essere aumentato dello 0,80%. Sulle rate dopo la prima si applicano interessi fissi dello 0,33% mensile. Il costo della dilazione risulta, quindi, prevedibile fin dall’inizio e permette una programmazione più ordinata delle uscite fiscali.
Riassumendo
- Il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva al 15% o al 5%.
- L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, IRAP e addizionali locali.
- Il Decreto Legge n. 89/2026 sposta la scadenza al 20 luglio.
- Con maggiorazione dello 0,80%, il pagamento può arrivare al 20 agosto.
- I versamenti avvengono con modello F24 e codici 1790, 1791, 1792.
- Saldo e primo acconto sono rateizzabili; il secondo acconto no.
