I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che usufruiscono della Legge 104 hanno il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questo principio, ad ogni modo, non è assoluto. Una recente sentenza della corte di cassazione ha chiarito una volta e per tutte la corretta interpretazione del precetto. Dunque, ci si chiede: è possibile essere trasferiti in un luogo di lavoro lontano dalla residenza del disabile assistito? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Legge 104, quali sono i diritti di chi al percepisce?
Con la legge 104, sostanzialmente, ai lavoratori disabili o con familiari disabili vengono riconosciuti dei permessi retribuiti.
In particolare, ad essi spettano in alternativa:
- permessi orari retribuiti;
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
Il permesso riconosciuti, ad ogni modo, variano in base anche ad altre specifiche situazioni, ad esempio se il disabile sia il coniuge o altro parente, o in base all’età del figlio disabile.
Infine, oltre ai benefici relativi al lavoro, ce ne sono altri di tipo fiscale, come ad esempio le agevolazioni per l’acquisto di dispositivi sanitari e tecnologici indispensabili o comunque utili al fine di gestire la disabilità.
Ai sensi del comma 4, articolo 33, della Legge 104, il dipendente privato o pubblico che assista con continuità un parente “ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Tale principio non sempre è valido. Ecco perché.
Le sentenze che sciolgono i dubbi e confermano i diritti
Il soggetto che beneficia della legge 104 può richiedere di non essere trasferito (se lo stabilisce il proprio datore di lavoro per esigenze operative) e può scegliere la sede di lavoro più vicina alle sue esigenze.
Ad ogni modo questo principio non è assoluto. Come già detto in apertura, una recente sentenza della corte di cassazione ha chiarito che in alcune circostanze il datore può impedire l’accoglimento di tale richiesta se dimostra che il trasferimento è obbligato da esigenze operative.
Inoltre, sempre per quanto riguarda la sede di lavoro, si tratta più che altro di un diritto del lavoratore, che può essere esercitato non per forza all’atto dell’assunzione, ma anche in un secondo momento, presentando una domanda di trasferimento.