La legge di Bilancio 2026 (l. n. 199/2025) interviene in modo rilevante sul sistema dei fondi pensione, modificando le regole che disciplinano il trasferimento delle posizioni individuali. Il punto centrale della riforma riguarda la possibilità di spostare non solo quanto già accumulato, ma anche i flussi futuri legati al TFR maturando e al contributo del datore di lavoro. Questo intervento si inserisce nel percorso di evoluzione della previdenza complementare, con l’obiettivo di rendere il sistema più flessibile e maggiormente orientato alla concorrenza tra le diverse forme pensionistiche.
La novità supera alcuni vincoli storicamente fissati dalla contrattazione collettiva, incidendo in modo diretto sulle scelte di adesione e di permanenza nei fondi.
Previdenza complementare: la disciplina generale della portabilità
Il quadro normativo di riferimento, in cui si inserisce la novità della legge bilancio 2026, resta quello delineato dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 252/2005. La norma stabilisce che, dopo due anni dalla data di partecipazione a una forma pensionistica, è possibile trasferire l’intera posizione individuale maturata verso un’altra forma. Questo diritto deve essere espressamente previsto negli statuti e nei regolamenti dei fondi, che non possono introdurre clausole limitative, nemmeno in modo indiretto. Sono considerate inefficaci anche le previsioni che, al momento del trasferimento, applicano costi significativamente più elevati rispetto a quelli ordinari, perché tali oneri rischiano di ostacolare la mobilità.
Un altro elemento essenziale riguarda il trattamento fiscale. I trasferimenti tra forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni imposizione. Lo stesso principio vale per il passaggio di risorse o riserve matematiche tra fondi o tra forme individuali. Questo assetto tutela la previdenza complementare, evitando che il cambio di fondo venga assimilato a una liquidazione o a un’anticipazione, con conseguenze fiscali penalizzanti.
La legge di Bilancio 2026 e la liberalizzazione di TFR e contributo datoriale
La vera svolta introdotta dalla manovra 2026 riguarda l’ultimo periodo dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 252/2005. La legge n. 199/2025 elimina il riferimento ai “limiti e alle modalità” stabiliti dai contratti o accordi collettivi per il versamento, nella nuova forma scelta, del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro. In questo modo viene meno il filtro della contrattazione collettiva, che in passato poteva impedire il pieno trasferimento dei flussi futuri.
L’effetto pratico è una portabilità più ampia: chi decide di cambiare fondo può convogliare nella nuova forma sia quanto già accantonato sia i versamenti successivi. Per la previdenza complementare si tratta di un passaggio significativo, perché rafforza il ruolo della scelta individuale rispetto alle regole negoziali. La modifica favorisce una maggiore competizione tra fondi pensione negoziali, fondi aperti e forme individuali, spostando l’attenzione su costi, rendimenti e qualità della gestione. Non mancano, tuttavia, posizioni critiche: secondo alcuni operatori, il contributo datoriale rappresenta una componente essenziale del sistema costruito attraverso la contrattazione e la sua liberalizzazione potrebbe alterare l’equilibrio del secondo pilastro previdenziale.
Previdenza complementare: elementi da valutare prima del trasferimento
La decisione di spostare una posizione pensionistica richiede comunque un’analisi attenta.
Un primo aspetto riguarda i costi: commissioni di gestione e spese amministrative incidono nel lungo periodo e possono determinare differenze rilevanti sul montante finale. La Covip sottolinea l’importanza del confronto tra le schede dei costi delle diverse forme, che devono essere messe a disposizione per consentire una valutazione consapevole all’interno della previdenza complementare.
Conta anche il rispetto dei tempi procedurali. Le operazioni di trasferimento devono essere completate entro sei mesi dalla richiesta. A supporto di questo processo esistono Linee guida di autoregolazione, sottoscritte il 24 aprile 2008 presso il Ministero del Lavoro, che mirano a standardizzare le prassi e a rendere più rapide ed efficienti le procedure. Un capitolo specifico riguarda i dipendenti pubblici: per i fondi di comparto continua ad applicarsi il D. Lgs. 124/1993, che prevede requisiti di anzianità più lunghi (art. 10, comma 3-bis). Nel complesso, la riforma 2026 rafforza la mobilità e rende il sistema più dinamico, ma la previdenza complementare resta un ambito in cui le scelte devono essere ponderate con attenzione, considerando regole, costi e prospettive di lungo periodo.
Riassumendo
- La legge di Bilancio 2026 modifica le regole sulla portabilità nei fondi pensione.
- Dopo due anni è sempre possibile trasferire l’intera posizione individuale maturata.
- Eliminati i vincoli della contrattazione collettiva su TFR e contributo datoriale.
- I trasferimenti tra forme pensionistiche restano totalmente esenti da imposizione fiscale.
- Maggiore concorrenza tra fondi, ma critiche dai fondi pensione negoziali.
- Prima del trasferimento vanno valutati costi, regole applicabili e tempi procedurali.