Sulla pensione degli italiani in Francia si applica la tassazione nel nostro Paese? Una recente sentenza n. 1233/2018 della sezione n. 3 della Commissione tributaria provinciale di Genova ha affrontato la questione fornendo la corretta interpretazione che bisogna dare alla Convenzione contro la doppia tassazione sulle pensioni italiane all’estero.
Pensioni all’estero: cosa prevede il principio di divieto di doppia tassazione
Nel caso in analisi il contribuente era un pensionato in Francia. Verificata la trattenuta Irpef, a suo parere illegittima, il contribuente aveva fatto richiesta di rimborso dinanzi alla Commissione Tributaria richiamando gli articoli 18 e ss della Convenzione.
Partiamo proprio dal testo del richiamato articolo 18 della Convenzione:
Comma 1: Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Comma 2: Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Convenzione pensioni Italia-Francia: la doppia tassazione
Dunque, secondo il comma 2 dell’articolo 18 della Convenzione italo-francese, non si contano nel principio della tassazione nel Paese di residenza le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, che andrebbero invece tassate nel Paese di erogazione.
La Ctp di Genova ha respinto il ricorso del contribuente richiamando il dispositivo della Corte di Cassazione n. 23001/2010 che prevede che “nell’ordinamento italiano, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente orientata, il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall’art. 38 Cost., principi peraltro presenti anche nel diritto internazionale”.
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