Nei concorsi pubblici copiare è un reato e la pena per chi lo fa è la detenzione fino a 6 mesi. L’articolo 1 della legge 475/1925 parla chiaro: “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”. A chiarire questa legge ci ha pensato una sentenza della Corte di Cassazione che sta facendo molto discutere, la 32368/10 che ha condannato una candidata che durante un concorso pubblico avrebbe copiato. La candidata non è stata colta sul fatto, ma ha consegnato a suo nome un elaborato nel quale aveva trascritto integralmente una sentenza del Tar.
Concorso scuola: copiare è reato, pena la detenzione
Per chi copia durante i concorsi pubblici e gli esami la pena può arrivare fino a 6 mesi di detenzione.
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