Un caso molto frequente tra i disoccupati è quello di richiedere e ottenere la NASpI dall’INPS. Questo è il periodo in cui la NASpI interessa maggiormente i lavoratori precari della scuola, ovvero coloro il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso. A settembre, invece, inizierà la fase dedicata alla richiesta NASpI da parte dei lavoratori stagionali del settore turistico e alberghiero.
Ma è soprattutto nel mondo della scuola che si manifesta un caso particolarmente delicato, che riguarda chi possiede una Partita Iva. Sono molti, infatti, i lavoratori che, pur avendo un contratto subordinato, risultano anche titolari di Partita Iva. La domanda ricorrente è se chi ha una Partita Iva possa richiedere la NASpI, oppure se la presenza di redditi da lavoro autonomo, anche occasionale, possa compromettere il diritto o ridurre l’importo dell’indennità.
NASpI ok per chi ha la Partita Iva, ma attenti ai limiti: la guida all’indennità
Non esistono preclusioni assolute alla possibilità di chiedere e ottenere la NASpI da parte di titolari di Partita Iva. Di fatto, l’indennità è accessibile anche a un lavoratore subordinato divenuto disoccupato, che abbia una Partita Iva attiva, soprattutto se questa era già attiva prima della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine alla disoccupazione.
Tuttavia, una cosa è il diritto alla NASpI, un’altra è la reale possibilità di fruirne senza penalizzazioni. Infatti, esistono limiti reddituali che possono compromettere il diritto all’indennità o portare a una riduzione degli importi, con eventuali ricalcoli da parte dell’INPS.
La regola principale impone che il reddito annuo previsto dall’attività autonoma con Partita Iva non superi i 4.800 euro. Si parla di reddito presunto, ovvero quello che il contribuente prevede di percepire nell’anno solare di riferimento, in questo caso il 2025.
Le comunicazioni obbligatorie all’INPS e i limiti di reddito per il diritto all’indennità per disoccupati
Proprio in riferimento a quanto detto, l’INPS richiede un adempimento aggiuntivo a chi presenta domanda di NASpI ed è titolare di Partita Iva attiva. È obbligatorio presentare una dichiarazione sostitutiva relativa al reddito presunto da attività autonoma. È consigliabile allegarla contestualmente alla domanda di NASpI, per evitare ritardi o sospensioni della pratica.
Infatti, durante l’istruttoria, l’INPS verifica automaticamente la presenza della Partita Iva (grazie all’incrocio dei dati tra le banche dati) e, in caso di mancata dichiarazione, richiederà l’integrazione documentale prima di poter proseguire con l’iter.
Come chiarito dalla normativa:
“In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività”.
Questa disposizione è contenuta nella circolare INPS n. 94 del 2015, ancora pienamente valida e operativa. Si ribadisce che la dichiarazione del reddito presunto è un obbligo, così come è obbligatorio, durante la fruizione della NASpI, comunicare tempestivamente eventuali variazioni, come l’inizio di un’attività autonoma o l’aumento dei relativi redditi.
In questi casi, è necessario utilizzare il modello NASpI-Com, per evitare sanzioni o revoche della prestazione.