Ci sono casi assai particolari che riguardano i disoccupati quando devono percepire la Naspi. L’indennità per disoccupati erogata dall’INPS è diventata una misura ancora più complessa dopo le novità introdotte nel 2025, che producono effetti anche nel 2026.
In alcune situazioni, infatti, i lavoratori rischiano un doppio danno: non solo la perdita del diritto alla prestazione, ma addirittura l’obbligo di restituire le somme già percepite. E questo anche quando l’errore non è solo del contribuente, ma coinvolge in parte anche l’INPS, che ha erogato la Naspi a soggetti che, alla luce delle nuove regole, non ne avevano diritto.
Naspi disoccupati: nessun diritto e soldi da restituire, ecco il 2026 nero per chi perde il lavoro
La Naspi nasce come indennità destinata a chi perde il lavoro in modo involontario.
Rientrano quindi nel perimetro della misura:
- i lavoratori licenziati;
- chi ha un contratto a termine scaduto;
- chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà.
Al contrario, le dimissioni volontarie escludono dal diritto alla Naspi, salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
Anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in linea generale, produce lo stesso effetto delle dimissioni: viene meno il requisito dell’involontarietà.
Un elemento centrale è il cosiddetto ticket di licenziamento, che il datore di lavoro deve versare in caso di interruzione unilaterale del rapporto. Proprio per evitarlo, molti datori spingono verso dimissioni o accordi consensuali.
Il rischio, però, è quello di ritenere erroneamente di avere diritto alla Naspi, oppure di percepirla e vedersela poi revocare con richiesta di restituzione.
Licenziamenti indotti e assunzioni brevi
Tra le novità più rilevanti ci sono quelle relative ai licenziamenti indotti e alla durata dei contratti successivi alle dimissioni.
Nel primo caso, si tratta del lavoratore che, per ottenere il licenziamento, adotta comportamenti scorretti, come assenze ingiustificate ripetute, fino a costringere il datore a interrompere il rapporto.
Oggi, se il datore segnala correttamente questa situazione, il licenziamento viene equiparato a una cessazione volontaria. Risultato:
- niente Naspi;
- oppure Naspi da restituire, se già percepita.
Altro punto critico riguarda le nuove assunzioni dopo dimissioni volontarie. Per riacquisire il diritto alla Naspi serve un nuovo rapporto di lavoro di durata non inferiore a 13 settimane.
Contratti troppo brevi non “sanano” la precedente uscita volontaria, con la conseguenza che il lavoratore resta escluso dalla prestazione.
La risoluzione consensuale utile alla Naspi ma non è sempre così
Il caso più delicato riguarda la risoluzione consensuale, che può trarre in inganno molti lavoratori.
In linea generale, l’accordo tra datore e dipendente implica una volontà condivisa di interrompere il rapporto e quindi esclude la Naspi.
Tuttavia, esistono eccezioni importanti. La risoluzione consensuale consente l’accesso alla Naspi solo se avviene in sede protetta, cioè:
- presso le commissioni di conciliazione;
- in sede sindacale;
- davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro.
In assenza di queste condizioni, l’accordo non è valido ai fini dell’indennità.
È proprio in questi casi che si annida il rischio maggiore: il lavoratore percepisce la Naspi pensando di averne diritto, ma successivamente l’INPS può contestare la posizione e chiedere la restituzione delle somme, anche a distanza di tempo.
Un quadro che rende evidente quanto sia fondamentale verificare con precisione la modalità di cessazione del rapporto di lavoro, perché da questo dettaglio dipende non solo il diritto alla Naspi, ma anche la possibilità di evitare pesanti conseguenze economiche.