Nel Decreto lavoro, approvato a inizio mese, comparirà molto probabilmente una novità sul lavoro a termine. Il disegno di legge dovrebbe infatti inserire la possibilità di mantenere la cassa integrazione per lavori a breve termine, entro i sei mesi.

Una novità importante, che permetterebbe di portare allo scoperto il nero che si nasconde dietro molti di questi lavoretti eseguiti mentre si percepisce la Cig.

Cassa integrazione e lavoro temporaneo: sì alla cumulabilità

La volontà del governo è apparsa chiara: fare in modo che la cassa integrazione sia cumulabile con il lavoro temporaneo.

Se tutto andrà secondo i piani, potremmo vedere questa novità nel disegno di legge che accompagnerà il Decreto Lavoro.

Si tratta sostanzialmente di una semplificazione burocratica ed amministrativa che garantirebbe, a chi usufruisce del sussidio, di praticare lavori saltuari, con contratto a termine di massimo sei mesi.

In questo modo, si cerca di centrare di far emergere il lavoro non regolare svolto da chi, per arrotondare la cassa integrazione, vuole svolgere altre mansioni.

Ammortizzatori sociali e lavoro potranno quindi convivere all’interno di uno stesso paradigma, quello della precarietà.

Come funziona

Se adesso l’accettazione di un contratto a sei mesi porta all’automatica sospensione del sussidio, con il prossimo disegno di legge ci saranno dei cambiamenti. Il trattamento non verrà interrotto in via definitiva, ma si prevede la sospensione della cassa integrazione solo per quei giorni in cui si è effettivamente lavorato.

Quindi, ad esempio, un contratto a sei mesi che prevede un impiego part-time di tre giorni a settimana, non implica la sospensione della cassa integrazione, ma semplicemente la perdita del beneficio per quei tre giorni. Giorni che saranno recuperati dalla retribuzione lavorativa ordinaria.

Il disegno di legge si rifà anche ad una sentenza del 1992 della Corte di Cassazione, che riteneva legittimo il mantenimento dell’integrazione salariale contestualmente alla retribuzione da attività lavorativa ordinaria, con la sola sospensione dell’integrazione in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa.

La nuova proposta viene avanzata con l’articolo 3 del ddl, attraverso un’operazione di unificazione dell’attuale normativa, che al momento distingueva i contratti con durata inferiore a sei mesi da quelli più lunghi.

In questo modo non vi è più distinzione tra le varie tipologie di lavoro dipendente e autonomo e si evita la sospensione definitiva degli ammortizzatori sociali, in favore di una loro rimodulazione basata sull’impiego effettivamente svolto.

Resta però inalterato per il lavoratore l’obbligo di comunicare all’Inps l’inizio dello svolgimento di attività lavorativa, pena la cessazione del trattamento di integrazione salariale.

Fondi di solidarietà per le aziende che non prevedono la Cig

Un altro tema importante, trattato del disegno di legge, è quello dell’introduzione di Fondi di solidarietà bilaterale per i lavoratori facenti parte di settori o aziende per cui non è previsto il trattamento di cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria.