Lavori di ristrutturazione senza CILA: la detrazione è salva

Si può ottenere la detrazione per lavori di ristrutturazione anche senza CILA? I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
5 anni fa
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Quando si devono effettuare dei lavori di ristrutturazione per una casa, ufficio, negozio, ecc. è necessario presentare la Comunicazione di inizio lavori asseverata, anche nota come CILA.

Il recente interpello n.287 del 19 Luglio 2019, ha chiarito la necessità o meno della CILA e il conseguente diritto alla detrazione in fase di dichiarazione dei redditi. Il soggetto aveva fatto richiesta al suo Comune riguardo gli adempimenti necessari per la ristrutturazione e il miglioramento dei servizi igienici. Il contribuente ha deciso di chiedere ulteriori spiegazioni, a seguito del rifiuto della detrazione da parte del CAF, poiché non aveva ricevuto alcuna indicazione da parte del Comune riguardo la necessità della CILA.

Si può ottenere la detrazione per lavori di ristrutturazione senza CILA?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha aperto un nuovo e interessante scenario. È stato infatti chiarito che è la regolarità amministrativa a garantire la detrazione ed è stato confermato quanto indicato nella circolare 13/E 2019: solo se la normativa di riferimento non prevede nessun titolo abilitativo, il contribuente, con una dichiarazione sostitutiva, potrà indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili.
È importante ricordare che, con il decreto legislativo n. 222 del 2016, vengono distinti gli interventi che possono essere realizzati in edilizia libera, senza titolo abilitativo, e quelli che necessitano di comunicazione di inizio lavori.

Tornando al caso specifico, in base ai regolamenti edilizi vigenti, gli interventi dell’utente che ha presentato l’istanza sono stati considerati di manutenzione straordinaria, aventi diritto alla detrazione ai sensi dell’art. del TUIR 16-bis, comma 1, lettera b.
Non è infatti previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria l’obbligo di comunicazione. L’istante ha quindi diritto alla detrazione, se sussistono gli adempimenti del decreto n.41 del 1998. Lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva indicante la data di inizio dei lavori e attestazione che gli interventi facciano parte di quelli agevolabili anche se gli stessi non richiedono un titolo abilitativo.

Per tanto questo caso indica che per i lavori edilizi senza CILA la detrazione è salva!

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