Isee: l’indennità di accompagnamento è calcolata doppia in quello socio sanitario

Le indennità di accompagnamento per i disabili non vanno inserite nell'Isee ma nonostante questo nel corso del 2015 è stato fatto.
9 anni fa
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In un comunicato stampa odierno dell’Aduc parte la denuncia sul fatto che per tutto il 2015 nel calcolo Isee le indennità assistenziali legate all’invalidità del richiedente fossero inserite nel calcolo Isee nonostante fossero emolumenti che andavano a riequilibrare uno svantaggio per il disabile. Riportiamo in maniera integrale il comunicato stampa dell’Aduc. Firenze, 18 Marzo 2016. Con le pronunce del Tar Lazio prima e del Consiglio di Stato poi *, si è giunti ad affermare il principio secondo cui dai redditi del beneficiario vanno escluse le indennità o altre entrate relative alla disabilità.

Che non possono esser conteggiate nella componente reddituale dell’Isee (ISR) in quanto non si tratta di redditi che arricchiscono, ma di emolumenti che vanno a riequilibrare una situazione di svantaggio per il disabile. Durante tutto il 2015, invece, ed ancora oggi, nonostante le pronunce esecutive di primo grado risalgano al febbraio 2015 (un mese circa dopo l’entrata in vigore del nuovo Isee), le Amministrazioni hanno fatto finta di nulla, continuando, in base al predisposto software dell’Inps, a inserire ogni indennità o altro emolumento assistenziale legato all’invalidità del richiedente. A Firenze, si è fatto di più. Oltre a calcolare l’ISEE in base alla normativa illegittima, e ad ignorare il dettato delle sentenze che hanno modificato – e non meramente interpretato – il DPCM 159/2013, si è provveduto, nei casi di percezione delle suddette indennità ad aggiungere un’ulteriore componente pari a 16,00 euro al giorno, alla Quota Utente. Si legga quanto riportato sul Regolamento Per l’Ospitalità di Persone anziane o adulte con disabilità presso residenze sanitarie assistenziali, residenze assistite e strutture equiparabili (Approvato con Delibera dell’Assemblea dei soci della Società della Salute di Firenze n.10 del 30/12/2014) ** ad oggi in vigore all’art. 10 comma 3 lett. d) , relativamente alla determinazione della compartecipazione ai costi di parte sociale della retta. “….d) in caso di titolarità da parte della persona assistita alla data della presentazione dell’istanza di calcolo di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” della tabella rappresentata all’allegato 3 del d.
p.c.m. n. 159/13, alla Quota Utente giornaliera calcolata ai sensi del comma 3 e delle precedenti lettere a), b) e c) si somma un importo stabilito con apposito atto della Giunta Esecutiva della Società della Salute.” E, in allegato al Regolamento, alle norme transitorie che ad oggi però non ci risultano modificate, si legge che: “l’importo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d) è stabilito in € 16,00 giornalieri.” Abbiamo capito male noi, o ciò significa che, oltre a non espungere, come dovuto, le componenti a-reddituali su menzionate dall’ISR (e dunque non sommarle come reddito per determinare la Quota Utente), si aggiungono ulteriori 16,00 euro al dì in tutti quei casi in cui il beneficiario percepisca, ad esempio l’indennità di accompagnamento? Guarda caso, 16,00 euro corrisponde a poco meno di 500,00 euro al mese, che è l’importo dell’indennità mensile di accompagnamento…. Beh, è proprio il caso di dirlo: gli utenti sono stati doppiamente gabbati. Qui il modulo per farsi valere. L’ utente fiorentino aggiunga anche che la rideterminazione Isee, per il passato e per il futuro, avvenga eliminando dal calcolo questa ulteriore illegalità: http://sosonline.aduc.it/modulo/richiesta+rideterminazione+isee+seguito+sentenze_24031.php   Claudia Moretti, legale Aduc COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

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